Libri sociali, conservazione presso il Registro delle Imprese anche per la società cessata, per garantire l'accesso agli stessi a qualsiasi soggetto. A fornire chiarimenti è il MISE, con il parere n. 106345 del 13 aprile 2021.
Libri sociali, obbligo di conservazione presso il Registro delle Imprese anche per le società cessate.
Qualsiasi soggetto può accedere ai libri sociali di società cessate, ed è a tal fine che questi devono sempre essere depositati presso la CCIAA di competenza. Una regola sulla quale torna il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere n. 106345 del 13 aprile 2021.
La conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi diversi rispetto al Registro delle Imprese è incompatibile con il quadro normativo in essere. Restano valide le situazioni discendenti da prassi precedentemente in uso.
Libri sociali, conservazione presso il Registro delle Imprese anche per le società cessate
Con il parere del 13 aprile 2021 il MISE chiarisce quelle che sono regole ed obblighi relativi all’accesso ai libri sociali di una società cessata.
L’occasione è rappresentata dal quesito avanzato da uno studio professionale.
Nello specifico, il parere risponde alla domanda se un liquidatore di una SRL, che non procede al deposito dei libri sociali presso la CCIAA al momento della cancellazione, qualora un qualsiasi soggetto intenda procedere alla disamina dei libri sociali, sia o meno obbligato a renderli accessibili.
Il Ministero evidenzia in primo luogo che la prassi di conservare i libri sociali di società cessate presso luoghi diversi dal Registro delle Imprese territorialmente competente sia stata indicata non compatibile con il quadro normativo vigente.
Nello specifico, il veto è stato posto dalla circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014.
La regola ordinaria è quindi che i libri sociali delle società cessate vengano conservati presso il Registro delle Imprese, al fine di renderli accessibili ad altri soggetti, ed in linea con quanto indicato dall’articolo 2496 del Codice Civile, il quale dispone che:
“Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l’ufficio del registro delle imprese [..]”.
In caso di situazioni discendenti dalla prassi precedente, resta in ogni caso il diritto d’accesso ai libri sociali.
Accesso ai libri sociali di società in liquidazione
In caso di mancata conservazione presso il Registro delle Imprese, resta inalterato il diritto ad accedere ai libri sociali della società in liquidazione.
In tal caso, bisognerà verificare, mediante visura camerale, il soggetto presso cui sono conservati i libri in questione. Le modalità di accesso non dovranno costituire un ostacolo all’applicazione di un diritto previsto per legge.
Il MISE invita quindi a segnalare eventuali difficoltà nell’accesso tramite PEC alla Camera di Commercio competente e, per competenza, anche al proprio indirizzo [email protected].
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