Il CNDCEC dichiara la validità giuridica del libretto digitale di tirocinio professionale, a patto che venga formato con modalità elettroniche nel rispetto delle regole stabilite dal CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale
Con il Po 234/17, il CNDCEC ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al processo di digitalizzazione del libretto di tirocinio professionale, in risposta ad un quesito posto dall’Ordine Professionale di Padova, che intende avviare un processo di dematerializzazione del libretto del tirocinio.
Il Consiglio nazionale ha sottolineato l’importanza di tale iniziativa, che risulta essere in linea con le prescrizioni previste dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale): la dematerializzazione è considerata uno strumento di snellimento dei processi e contenimento della spesa pubblica.
Validità giuridica per il libretto di tirocinio digitale
Il 27 novembre scorso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova ha posto un quesito al Consiglio Nazionale dell’Ordine in merito alla possibilità di iniziare un progetto di digitalizzazione del libretto del tirocinio praticanti, da realizzarsi attraverso la dematerializzazione del documento e l’utilizzo di firme digitali da parte dei soggetti chiamati in causa: Tirocinante, Dominus, Segretario e Presidente.
Lo stesso Ordine a tal fine ha proposto di fornire ai tirocinanti un dispositivo di firma digitale ed un indirizzo PEC.
L’Ordine ha precisato, inoltre, che il libretto digitale di tirocinio professionale ha la medesima validità giuridica della scrittura privata, a patto che venga formato con modalità elettroniche e sia sottoscritto con firma digitale nel pieno rispetto delle regole stabilite dal CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale.
Il CNDCEC ha sottolineato l’importanza dei processi di digitalizzazione a cui tutte le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adeguarsi: dematerializzare il libretto del tirocinio è apparsa una proposta coerente non solo con l’impostazione generale, ma anche con le prescrizioni del CAD in materia di formazione dei documenti originali con modalità informatiche.
Libretto di tirocinio digitale: valido purché rispetti le norme del Cad
il Cndcec ha risposto quindi positivamente al quesito posto dall’Ordine professionale di Padova, sottolineando però la necessità di rispettare tutte le misure conformi alle regole tecniche in materia di formazione, gestione e sottoscrizione del documento digitale contenute nel Codice dell’ Amministrazione Digitale.
Tale orientamento appare in linea con quanto disposto dall’AGID (Agenda digitale italiana), che sostiene la digitalizzazione dei documenti, per la riduzione della spesa pubblica e per il miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa.
Il libretto del tirocinio, quindi, verrebbe formato direttamente con modalità elettroniche e sottoscritto con firma digitale nel pieno rispetto delle regole tecniche previste dall’articolo 20 del CAD.
Il CNDCEC risponde al quesito posto, dicendo che
il libretto debitamente sottoscritto da tutti i soggetti interessati, con firma digitale, trasmesso via PEC, protocollato e conservato a norma di legge, risulta valido a tutti gli effetti e costituisce informazione primaria e originaria anche in caso di trasferimento del tirocinante ad altro Ordine.
Considerata l’innovazione e l’importanza del tema, il Consiglio Nazionale ha reso noto che intende approfondire la questione costituendo un gruppo di lavoro per predisporre le linee guida in merito alla realizzazione, conformazione, gestione e conservazione, del libretto di tirocinio in formato digitale.
Restiamo in attesa quindi che il Consiglio Nazionale pubblichi le nuove linee guida sul libretto digitale al più presto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il libretto digitale per il tirocinio professionale ha validità giuridica secondo il CNDCEC