Il CNDCEC esprime grande soddisfazione per la sentenza della cassazione in merito all'abusivismo professionale. La tenuta dei registri contabili e la redazione delle dichiarazioni dei redditi, senza la prescritta abilitazione comporta la condanna per esercizio abusivo
La Cassazione con la sua recente sentenza si è espressa sull’esercizio abusivo della professione in tema di tenuta registri contabili e redazione dichiarazioni fiscali.
L’esercizio della professione senza la prescritta abilitazione comporta, dunque, una condanna.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sottolinea l’importanza della sentenza anche alla luce della lotta che sta portando avanti contro l’abusivismo.
Il Presidente del CNDCEC, infatti, ha annunciato la creazione di un team, di cui fa parte anche un pool di legali, che prenderà in carico e verificherà le segnalazioni di esercizio abusivo della professione.
L’INT, Istituto Nazionale Tributaristi, in merito alla sentenza sottolinea come sia necessario sempre fornire indicazioni chiare da cui si capisce esattamente la professione svolta e i necessari riferimenti legislativi, in modo tale da evitare fraintendimenti o prevenire tentativi fraudolenti di abuso di professione.
Abuso della professione di commercialista: la Cassazione condanna l’esercizio senza abilitazione
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha accolto con entusiasmo l’importante sentenza della Corte di Cassazione del 21 novembre sul concetto di esercizio abusivo della professione di commercialista.
Gli Ermellini hanno stabilito che per chi tiene i registri contabili e redige le dichiarazioni dei redditi senza la prescritta abilitazione va incontro ad una condanna per esercizio abusivo della professione.
Secondo i giudici, infatti, costituisce reato lo svolgimento di atti che, anche se non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, vengono univocamente individuati come di competenza specifica di essa nel momento in cui l’attuazione avvenga con modalità tali (per continuatività, onerosità e organizzazione) da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
“Una sentenza importante ed estremamente chiara sul concetto di esercizio abusivo della professione di commercialista, di cui far tesoro nella nostra azione di vigilanza su questo tema.”
Questo il commento del Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, come si legge nel comunicato del 22 novembre.
CNDECC: creato un gruppo di lavoro per la lotta all’abuso della professione
La lotta all’abusivismo professionale, infatti, è un’azione che il Consiglio sta portando avanti da tempo.
“Nostro ruolo è anche quello di vigilare e di segnalare alle autorità competenti i casi individuati di esercizio abusivo della professione individuati.”
Il Presidente De Nuccio, inoltre, ha sottolineato che verrà formato un gruppo di lavoro interno al Consiglio, a cui parteciperà anche un pool di avvocati, con il compito di prendere in carico e verificare le segnalazioni di abuso.
“Questa attività, svolta con il supporto dell’Ufficio Legale del Consiglio nazionale, ci consentirà di effettuare un monitoraggio puntuale delle diverse tipologie di esercizio abusivo e la loro consistenza sul territorio nazionale.”
Anche l’Istituto Nazionale dei Tributaristi si è espresso sulla sentenza della Cassazione. Il Presidente, Riccardo Alemanno, ha sottolineato come gli Ermellini abbiano ribadito quanto già sentenziato nel 2012, cioè che:
“bisogna sempre fornire “chiare indicazioni” da cui evincere con esattezza la professione svolta e i necessari riferimenti legislativi, onde evitare fraintendimenti o prevenire tentativi fraudolenti di abuso di professione che condanniamo con fermezza.”
Un principio reso obbligatorio dalla Legge n. 4 del 2013, a cui fanno riferimento i tributaristi. Questi, infatti, hanno l’obbligo di segnalare in tutti i documenti e comunicazioni, l’attività svolta, la denominazione dell’Associazione e il numero di iscrizione, nonché i riferimenti alla legge 4/2013.
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