I percettori di CIG, Naspi e DisColl ma anche del reddito di cittadinanza possono stipulare un contratto come lavoratori agricoli: a stabilirlo è l'articolo 94 del Decreto Rilancio. Il rapporto può durare fino a 30 giorni, prorogabile per altri 30, con retribuzione fino a 2.000 euro senza effetti sui benefici percepiti. Dettagli nella circolare numero 76 del 2020.
Senza alcun impatto sui benefici, i percettori di integrazione salariale per la CIG, di indennità di disoccupazione Naspi e DisColl ma anche di reddito di cittadinanza possono diventare lavoratori agricoli per 30 giorni e fino a una retribuzione massima di 2.000 euro nel 2020.
A stabilirlo è l’articolo 94 del Decreto Rilancio, su cui fornisce indicazioni la circolare INPS numero 76 del 23 giugno.
- INPS - Circolare numero 76 del 23 giugno 2020
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Estensione delle indennità NASpI e DIS-COLL. Promozione del lavoro agricolo.
Lavoratori agricoli, contratto di 30 giorni cumulabile con CIG, Naspi, DisColl
A causa dell’emergenza epidemiologica, chi percepisce ammortizzatori sociali, solo per il periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, chi percepisce NASpI e DisColl, o anche Reddito di cittadinanza può stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine con una durata fino a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti.
La misura, progettata in piena emergenza, amplia la platea di potenziali lavoratori agricoli con una doppia valenza:
- arginare il rischio di perdita dei raccolti per il settore dell’agricoltura;
- eliminare alcune barriere rappresentate dai requisiti da rispettare per i cittadini che percepiscono indennità o integrazioni salariali, prevedendo delle eccezioni alle regole canoniche.
Come specifica la circolare INPS numero 76 del 2020, in caso di contratto in linea con l’articolo 94 del Decreto Rilancio le prestazioni di CIG, Naspi, DisColl e reddito di cittadinanza non verranno né sospese né abbattute e per i beneficiari non decade il diritto a riceverle.
In particolare non si applicano le regole ordinarie previste dal D.lgs n. 22 del 2015 e riportate dall’INPS:
“Il comma 1 del citato articolo 9 prevede che il percettore della prestazione, in caso rioccupazione con contratto di lavoro subordinato il cui reddito annuo sia superiore al limite legislativamente previsto di 8.145 euro, decade dalla prestazione, salvo che il contratto non sia di durata pari o inferiore a sei mesi; in tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e riprende a decorrere per la parte residua alla cessazione del predetto rapporto.
I successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 9, invece, prevedono che in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, da cui derivi un reddito annuo inferiore al limite pari a 8.145 euro, la prestazione NASpI può essere cumulata con il reddito da lavoro e con abbattimento della prestazione nella misura percentuale prevista dall’articolo 10, comma 1, del citato D.lgs n. 22 del 2015 a condizione che, tra l’altro, il beneficiario della prestazione comunichi all’INPS, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il reddito annuo presunto derivante dal predetto rapporto.
Per quanto concerne invece la prestazione DIS-COLL la disposizione di cui all’articolo 15, comma 11, prevede che in caso di rioccupazione da parte del beneficiario dell’indennità DISCOLL con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio e la stessa riprende a decorrere per la parte residua alla data di cessazione del rapporto di lavoro”.
Lavoratori agricoli, come funziona l’incentivo per chi percepisce Naspi, DisColl, CIG e reddito di cittadinanza
La possibilità di diventare lavoratori agricoli, con la misura inserita nel Decreto Rilancio, viene offerta alle seguenti categorie di soggetti:
- coloro che percepiscono gli ammortizzatori sociali, ma solo per il periodo in cui si trovano in cassa integrazione totale;
- coloro che beneficiano delle indennità di disoccupazione Naspi e DisColl;
- coloro che ricevono l’assegno del reddito di cittadinanza.
L’elemento di novità sta nel fatto che il rapporto con il datore di lavoro del settore agricolo non ha alcun effetto su regole e requisiti da rispettare.
Ci sono, però, precisi limiti alla compatibilità dell’attività lavorativa con gli strumenti di sostegno al reddito:
- il contratto non deve essere superiore a 30 giorni e alla scadenza può essere rinnovabile solo per altri 30 giorni, prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro;
- la retribuzione non può superare i 2.000 euro per l’anno 2020.
In conclusione l’INPS specifica:
“La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoratori agricoli, contratto di 30 giorni cumulabile con CIG, Naspi, DisColl, RdC