La figura del volontario negli ETS: la riforma del terzo settore attuata con il d.lgs 117/2017 ha portato un grande cambiamento nel mondo del terzo settore, portando gli operatori a compiere scelte gestionali di notevole rilevanza e rimodulando gli aspetti di molte figure principali caratterizzanti il settore.
La figura più importante orbitante attorno al mondo delle associazioni è senza dubbio quella del volontario, ed è stata anche quella che ha subito un cambiamento di rilevanza maggiore al momento in cui è entrata in vigore la riforma del terzo settore.
Tutti gli organismi appartenenti al mondo del terzo settore si servono della figura del volontario al fine di poter svolgere gran parte delle iniziative, e raggiungere così l’obiettivo sociale stabilito dallo statuto dell’ente, ma una particolare categoria, quella dell’ODV, assume all’interno del suo organigramma la figura del volontario come necessaria ed imprescindibile dall’esistenza stessa dell’ente.
Il volontario e l’attività volontaristica
L’ art. 17 comma 2 del d.lgs 117/2017 scrive sulla figura del volontario che“è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
Tale definizione contiene implicitamente anche la perfetta dizione di quello che ci si attende dalla realizzazione dell’attività cosiddetta “volontaristica”.
Il volontario è quindi quel soggetto che mosso da puro spirito di solidarietà, presta la propria attività e dona il suo tempo al fine di poter realizzare attività che siano a favore della comunità, concetto che viene poi sottolineato all’interno del comma 3 del sopra menzionato articolo 17 del d.lgs 117/2017 dove il legislatore afferma:
“l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario”.
L’aspetto morale e sociale viene avvalorato a livello legislativo attraverso la previsione della gratuità della prestazione effettuata, l’attività del volontario non può infatti mai essere retribuita, e non possono essere previsti rimborsi forfettari, ma solo meramente analitici e per le fattispecie preventivamente previste dallo statuto dell’ente.
Volontario occasionale: definizione
Il volontario come specificato nell’art. 17 comma 2 del d.lgs 117/2017 mette a disposizione il proprio tempo.
È opportuno soffermarsi su questo punto riflettendo sulla quantificazione del tempo di cui si parla.
Un lavoratore dipendente ha un orario di lavoro prestabilito a livello contrattuale con il datore di lavoro, e persino un lavoratore occasionale seppur in modo più flessibile deve mantenere una certa frequenza lavorativa al fine di potersi garantire un’entrata soddisfacente, ma il volontario non essendo una figura retribuita non ha un numero di ore a cui deve attenersi per poter affermare di aver contribuito all’effettiva attività solidaristica dell’ente presso il quale svolge il proprio servizio, per questo esso può essere definito a volte “occasionale”.
Si definisce occasionale quel volontario che svolge saltuariamente l’attività di volontariato presso una associazione, tale da non poter essere considerata assidua la sua presenza.
Nell’odv non può esistere un volontario definibile come “occasionale”, tale figura assume infatti all’interno di tale categoria di Odv un ruolo talmente fondamentale, da essere ritenuta necessaria e destinata unicamente a persone che hanno la possibilità di dedicarle il loro tempo in modo assiduo e continuativo.
Volontario associato e non associato
Si rende di importanza cruciale fare un distinguo tra la figura del socio e la figura del volontario, le quali sono entrambe importanti per l’esistenza dell’associazione ma possono non combaciare.
Il volontario può infatti decidere di non entrare a far parte della compagine sociale, pur mantenendo il suo ruolo e svolgendo così l’attività tipica dell’associazione a servizio della comunità, restando però estraneo alle decisioni dell’ente e non potendo partecipare all’assemblea.
Da un punto di vista di semplificazione gestionale il volontario potrebbe essere anche associato all’ente, entrando quindi a far parte anche dei membri responsabili della sua gestione ed organizzazione interna.
Nel caso in cui il volontario decidesse di diventare anche socio dell’associazione dovrebbe pagare la quota associativa nella misura stabilita dallo statuto dell’ente ed essere iscritto all’interno del registro dei soci.
I doveri dell’associazione nei confronti del volontario
L’associazione che ha al suo interno volontari che non hanno intenzione di divenire anche soci dell’ente devono rispettare alcuni specifici adempimenti.
Nel caso di un ODV, come abbiamo già visto sopra, non vi è distinzione tra volontario occasionale o non, quindi tutti i volontari dovranno sempre essere iscritti in un apposito registro, mentre tutti gli altri ETS dovranno seguire le seguenti prescrizioni:
- l’Ets deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale. Al fine di poter adempiere a tale obbligo deve previamente dotarsi di un “registro volontari”, nel quale devono essere inseriti i nominativi e i dati identificativi del volontario, l’inizio della sua attività e, qualora per qualsivoglia motivo si concluda il suo apporto volontaristico, anche la data di fine. Tale registro dovrà inoltre essere coordinato con le norme interne dell’Ente (statuto, regolamento, ecc...) all’interno dei quali, l’ente procede a normale le modalità d’ingresso e d’operatività dei volontari all’interno dell’ETS;
- l’Ets deve poi assicurare i volontari non occasionali iscritti al registro e i volontari occasionali. L’assicurazione deve prevedere apposita copertura rispetto a infortuni, malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: La figura del volontario negli ETS