Ecco come funziona il demansionamento dopo la riforma del Jobs Act.
Demansionamento: ecco quali sono le novità dopo l’introduzione della riforma del lavoro nota come Jobs Act.
L’art. 3 del dlgs 81/2015 (Jobs Act) ha sostituito il testo dell’art. 2103 c.c. rubricato “prestazione del lavoro” e relativo allo ius variandi ossia il potere del datore del lavoro di modificare la mansione del lavoratore.
La nuova norma stabilisce che il datore può, in determinate circostanze, assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purchè rientranti nella medesima categoria legale.
Lo ius variandi è consentito in due casi ossia nelle ipotesi di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore e quando sia previsto dalla contrattazione collettiva.
Jobs Act: quando è legittimo lo ius variandi
Secondo la nuova normativa è espressamente previsto che non sussiste la dequalificazione quando le mansioni siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale.
In conseguenza di tale modifica, il controllo del giudice sulla legittimità dell’esercizio dello ius variandi è limitato ad accertare che le nuove mansioni appartengano al medesimo livello e categoria in cui è inquadrato il lavoratore.
La vecchia disciplina prima del Jobs Act
Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, l’art. 2103 del codice civile stabiliva il divieto della modifica in peggio delle mansioni e l’irriducibilità della retribuzioni, prevedendo la nullità di ogni patto contrario.
Nella formulazione originaria il primo comma così recitava :
“il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte; senza alcuna diminuzione della retribuzione”.
La novità riguarda l’eliminazione del riferimento alle mansioni c.d. equivalenti.
Demansionamento e mansioni equivalenti
Secondo la giurisprudenza, perché le mansioni potessero qualificarsi “equivalenti” non era sufficiente la formale equivalenza tra le vecchie e le nuove.
Il giudice infatti era chiamato a svolgere un’indagine più approfondita volta ad accertarne l’omogeneità sostanziale.
Le nuove mansioni, cioè, dovevano essere connotate da una forte aderenza alle competenze specifiche del lavoratore e in più dovevano garantire l’accrescimento delle capacità professionali.
L’indagine, dunque, doveva accertare la concreta equivalenza professionale.
Jobs Act: la nuova disciplina
Espunto il riferimento all’equivalenza, lo ius variandi del datore di lavoro risulta più ampio rispetto al passato, trovando come unico limite la classificazione prevista nella contrattazione collettiva.
Di conseguenza il giudice, in fase di controllo, si limiterà ad accertare l’uguaglianza retributiva e la riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello di inquadramento contrattuale e non dovrà tener conto della storia professionale del lavoratore.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il demansionamento dopo il Jobs Act