IVA scuola guida, dovuta anche sulle lezioni già fatturate: l'Agenzia delle Entrate si allinea alla sentenza della Corte di Giustizia UE, che si è espressa sul tema a marzo 2019. La risoluzione numero 79/E del 2 settembre 2019 segna uno spartiacque, supera tutti i chiarimenti precedenti e indica ai contribuenti come mettersi in regola.
IVA scuola guida, non c’è più alcun dubbio: non si può applicare l’esenzione alle lezioni utili per ottenere la patente, bisogna versare l’imposta sul valore aggiunto. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 79/E del 3 settembre 2019: l’Amministrazione finanziaria italiana, in questo modo, si allinea alla posizione della Corte di Giustizia UE che, con la sentenza del 14 marzo 2019, ha stabilito che i contribuenti sono tenuti a pagare l’imposta dal momento che il tipo di insegnamento non rientra in quello dell’ambito scolastico e/o universitario.
La risoluzione segna uno spartiacque rispetto ai chiarimenti forniti in precedenza, ma ha anche un effetto retroattivo: per le annualità ancora accertabili ai fini IVA, è necessario emettere una nota di variazione e mettersi in regola.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 79 del 2 settembre 2019
- Interpello art. 11, comma 1, legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida.
IVA scuola guida, anche sulle lezioni già fatturate: le Entrate si allineano alla Corte UE
Lo spunto per mettersi in linea con le disposizioni della Corte di Giustizia UE arriva da una scuola guida che ha sempre fatturato senza IVA le attività didattiche che gestisce, in linea con quanto stabilito nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Dal momento che la sentenza del 14 marzo 2019 non ammette nessuna esenzione per le lezioni di guida, la scuola si rivolge all’amministrazione finanziaria per sapere se è ancora giusto procedere sempre allo stesso modo.
Sollecitata dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 79/E del 2 settembre 2019 interviene con un cambio di rotta.
La Corte di Giustizia UE stabilisce che l’esenzione IVA si applica all’insegnamento scolastico o universitario, che “include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che (...) mediante tale nozione il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso".
Partendo da questa definizione, si arriva a una precisa conclusione:
“l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, (...), pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.
Sulla base delle argomentazioni che arrivano dall’Europa, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che è necessario versare l’IVA sulle lezioni della scuola guida. E chiarisce:
“Con riferimento alla fattispecie in esame devono dunque ritenersi superati i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 83/E-III-7-65258 del 1998 e n. 134/E del 2005 sulle quali il Contribuente ha fatto legittimo affidamento”.
IVA su lezioni di scuola guida, la risoluzione retroattiva dell’Agenzia delle Entrate: note di variazione per quelle già fatturate
La risoluzione ha effetto retroattivo e, infatti, il testo mette nero su bianco l’obbligo di mettersi in regola per le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA.
Il cambio di rotta, insomma, ha effetti anche sulle lezioni di guida già fatturate e l’Agenzia delle Entrate fornisce al contribuente le istruzioni da seguire:
- è necessario emettere una nota di variazione, in linea con quanto stabilito dall’articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972;
- bisogna inserire la maggiore imposta nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile;
- bisogna procedere al versamento della maggiore IVA che risulta da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l’eventuale eccedenza a credito.
Chi ha fatturato le lezioni di guida senza IVA, insomma, deve aggiustare il tiro ma non è tenuto a pagare alcuna sanzione. Il documento dell’Agenzia delle Entrate, infatti, si conclude con un mea culpa:
Tenuto conto, infine, che l’Istante si è “conformato a indicazioni contenuti in atti dell’amministrazione finanziaria” e che il suo comportamento risulta “posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente”, con riferimento alle prestazioni poste in essere antecedentemente alla presente risposta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IVA scuola guida, dovuta anche sulle lezioni già fatturate: l’AdE in linea con l’UE