Si paga l'IVA sulle lezioni della scuola guida in quanto si tratta di un insegnamento specialistico che non rientra tra le operazioni esenti. A stabilirlo è la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 14 marzo 2019.
Le lezioni della scuola guida non sono esenti IVA.
Non trattandosi di insegnamenti scolastici ed universitari, considerati di interesse pubblico per la trasmissione di conoscenze e competenze, l’imposta risulta dovuta.
A chiarirlo è la Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 14 marzo 2019 relativa alla causa C-449/17 che verte sulla corretta interpretazione di quanto previsto dall’articolo 132 della Direttiva 2006/112 relativa proprio alle esenzioni in materia di IVA.
Tale esonero riguarda le operazioni relative all’educazione dell’infanzia e della gioventù, l’insegnamento scolastico ed universitario, nonché le operazioni relative alla formazione e alla riqualificazione professionale, comprese le lezioni private impartite da insegnanti.
Un’esenzione che tuttavia non si applica alle lezioni di scuola guida impartite da privati, in quanto tale categoria di insegnamento non ha lo stesso valore della trasmissione di conoscenze e competenze in ambito scolastico ed universitario.
Scuola guida, sulle lezioni l’IVA si paga
Le lezioni della scuola guida non godono del regime di esenzione IVA previsto dalla direttiva UE 2006/112. La Corte di Giustizia UE è chiara nel distinguere questa tipologia di insegnamento da quello scolastico ed universitario, operazioni per le quali in tutti i Paesi dell’Unione Europea l’IVA non si paga.
L’articolo 132 della direttiva 2006/112 prevede esenzioni finalizzate a favorire talune attività di interesse pubblico, esclusivamente quelle elencate e descritte in modo particolareggiato.
Categorie da interpretare in maniera restrittiva, sostiene la Corte UE, in quanto rappresentano delle deroghe:
“al principio generale stabilito dall’articolo 2 della direttiva stessa, secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.”
Esenzione IVA per le lezioni in scuole ed università
La sentenza del 14 marzo 2019 chiarisce che con la nozione di insegnamento scolastico o universitario si individuano non solo gli insegnamenti che si concludono con esami per l’ottenimento di una qualifica e per l’acquisizione di una specifica formazione professionale.
Al contrario, comprende anche altre attività in cui l’istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo.
Si tratta in sostanza di attività che si distinguono sia per la loro natura che per il contesto in cui vengono esercitate. A tal proposito, la sentenza specifica che:
“mediante tale nozione il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale.”
Lezioni scuola guida, è dovuta IVA in quanto è un insegnamento specialistico
L’insegnamento della guida automobilistica, continua la sentenza, pur avendo come oggetto la trasmissione di conoscenze teoriche e pratiche, è catalogabile come un insegnamento specialistico che non equivale alla trasmissione di conoscenze e competenze caratterizzanti l’insegnamento scolastico ed universitario.
Insomma, si tratta di operazioni assoggettate regolarmente al pagamento dell’IVA, senza alcuna chance di esclusione.
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