I costi di manutenzione del verde aziendale non vanno registrati in contabilità come spese di rappresentanza ma (normalmente) come spese di manutenzione.
Ai fini della detraibilità dell’IVA relativa alla manutenzione e la realizzazione del verde aziendale, i relativi costi non devono essere qualificati in termini di “spese di rappresentanza” o “di pubblicità”, ma di inerenza all’attività imprenditoriale in senso ampio.
Se al costo è riconosciuta la capacità di arrecare, anche in via solo potenziale, una utilità diretta od indiretta esso è inerente e l’IVA afferente totalmente detraibile.
Questa impostazione è presente in diversi orientamenti giurisprudenziali recenti e meno recenti, come nel caso di quello oggetto della presente analisi.
I fatti La vicenda processuale sorge a seguito dell’impugnazione da parte di una società degli avvisi di accertamento ai fini IVA emessi dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla indetraibilità dell’imposta afferente a costi per la realizzazione di laghetti artificiali, di piante e alberi particolari e di una insegna di rilevanti dimensioni.
L’Ufficio finanziario ha qualificato tali costi di manutenzione come “spese di rappresentanza” e la relativa IVA indetraibile.
Il ricorso, accolto dalla Commissione tributaria provinciale, veniva poi rigettato dal giudice d’appello, che confermava l’indetraibilità dell’IVA per i costi di manutenzione e realizzazione del verde aziendale.
La società ha così proposto ricorso in cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19, co. 1, e 19-bis.1, co. 1, lett. h, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 74, co. 2, (ora 108, co. 2) del TUIR.
A parere della società ricorrente la CTR è incorsa in errore quando ha qualificato le spese per la realizzazione e manutenzione del verde aziendale su un terreno pertinenziale allo stabilimento come spese di rappresentanza, ritenendo l’intervento volto a “migliorare l’immagine aziendale”.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di doglianza e ha cassato la sentenza d’appello, confermando il ricorso originariamente presentato dal contribuente.
La decisione – Oggetto della controversia è il diritto alla detrazione dell’IVA riferito alle cd. “spese di rappresentanza” contenuto nell’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera h, del D.P.R. n. 633 del 1972. La norma, stabilendo che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta”, non fornisce una definizione delle spese in argomento, rinviando alla disciplina delle imposte sui redditi, ossia all’art. 74, comma 2, (ora 108) del D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente ratione temporis.
A ben vedere neanche la disciplina delle imposte dirette definisce tali costi, limitandosi a contrapporli alle “spese di pubblicità”.
È stata la giurisprudenza di legittimità a individuare il discrimen tra spese di pubblicità e di rappresentanza “negli obiettivi perseguiti, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente quello di pubblicizzare prodotti, marchi e servizi dell’impresa con una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite” (Così Sent. Cass. n. 3087 del 17/02/2016).
In via generale è evidente che un intervento relativo al verde inerente allo stabilimento aziendale debba qualificarsi come manutenzione dello stesso immobile aziendale.
Sul punto la CTR ha peraltro accertato che l’intervento (consistente nella realizzazione di laghetti artificiali, piante e alberi particolari e di una insegna di rilevanti dimensioni) “vada oltre la semplice gestione degli spazi a verde circostanti gli edifici destinati all’attività d’impresa per assumere, data l’estensione e l’articolazione dell’area a verde per come risulta dalle spese sostenute, la diversa consistenza di un allestimento volto a migliorare l’immagine aziendale”.
Secondo tale ragionamento, pertanto, l’intervento assume la “natura di operazione di rappresentanza”.
Nonostante tutto questo, la Corte di Cassazione rigetta la qualifica di tali spese come “di rappresentanza”, nonostante l’intervento sia stato effettuato secondo una finalità che appare caratteristica delle spese di rappresentanza.
La questione, infatti, deve essere affrontare su un piano diverso da quello relativo alla qualificazione della spesa come “di pubblicità” o “di rappresentanza”. È infatti dirimente chiedersi se la spesa potesse o meno considerarsi inerente, “in specie in senso qualitativo (ed in linea con quanto affermato da Cassazione n. 450 del 11/01/2018), e se essa … integrasse un oggetto dell’attività propria dell’impresa sì da configurare un nesso funzionale con l’attività d’impresa.”
L’inerenza, secondo costante giurisprudenza, esprime la riferibilità del costo sostenuto all’attività d’impresa, “ossia che ad esso sia riconoscibile una capacità di arrecare, anche in via solo potenziale, una utilità diretta od indiretta”.
Applicando tale principio al caso controverso deve desumersi che le spese relative all’intervento di sistemazione sull’area pertinenziale aziendale siano inerenti “in senso ampio” alle finalità imprenditoriali all’attività d’impresa, in quanto sostenute per valorizzare l’immagine della stessa e, pertanto, l’IVA afferente deve essere considerata totalmente detraibile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’IVA sulle spese di manutenzione del verde aziendale è pienamente detraibile