Detraibile l’IVA sugli acquisti di beni strumentali relativi alla fase di start up

Anche per gli acquisti dei beni strumentali in fase di start up l'IVA è detraibile: lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 22664 del 2024

Detraibile l'IVA sugli acquisti di beni strumentali relativi alla fase di start up

Ai fini della detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, anche gli acquisti di beni strumentali relativi alla fase di start up, ovvero acquisti che si collochino nell’ambito dell’attività di impresa, ancorché l’avvio dell’attività di impresa avvenga in un momento successivo, non possono precludere l’applicazione del principio di inerenza, salvo che si accerti l’estraneità di tali acquisti all’attività imprenditoriale complessivamente intesa.

Sono queste le conclusione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22664 del 12 agosto 2024.

Detraibilità IVA e acquisti di beni strumentali in fase di start up

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una società un avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate disconosceva una eccedenza IVA per l’importo di 62.000,00 euro e irrogava la relativa sanzione.

L’avviso faceva seguito a una richiesta di rimborso di un credito IVA per acquisto di beni ammortizzabili, consistenti in un opificio industriale acquistato in data 13 novembre 2007 (di cui IVA pari ad 62.000,00 euro), immobile in cui si sarebbe dovuta svolgere l’attività di confezionamento di capi di abbigliamento, richiesta di rimborso successivamente rinunciata.

L’Ufficio aveva, quindi, proceduto a una verifica, in esito alla quale si era accertato che l’immobile era stato locato a terzi e che la società contribuente non vi svolgeva l’attività dichiarata. L’Ufficio riteneva, pertanto, carenti i requisiti della strumentalità e dell’inerenza.

La CTP accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado. La CTR, in riforma del giudizio della CTP, ha accolto i motivi di doglianza dell’Amministrazione finanziaria, confermando la legittimità del proprio operato.

A parere del giudice, la detrazione IVA è esercitabile ove il soggetto passivo di imposta utilizzi effettivamente il bene a fini aziendali, circostanza che si sarebbe dovuta escludere nel caso di specie, posto che il decorso del tempo trascorso tra l’acquisto del fabbricato e lo svolgimento successivo dell’attività, pari a circa cinque anni, comporta l’insussistenza dei requisiti di strumentalità e inerenza, tenuto conto che l’attività di locazione è estranea all’esercizio dell’attività caratteristica.

La società ha quindi opposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 19, del decreto IVA, per avere il giudice di appello escluso la detrazione IVA nonostante l’inerenza e la strumentalità all’esercizio dell’attività di impresa dell’opificio oggetto di acquisto.

A parere della società, nel concetto di attività di impresa rientrano tutte le operazioni compiute al fine di raggiungere gli obiettivi imprenditoriali e, quindi, anche l’acquisto di immobili nella fase di avvio dell’attività di impresa.

Nella specie, l’acquisto rientrava nella strategia di dotare la società di un immobile strumentale e la locazione dell’immobile al conduttore avrebbe successivamente consentito di avviare l’attività di impresa in proprio, come effettivamente avvenuto.

Il decorso di un periodo di tempo di cinque anni tra il momento dell’acquisto del bene per l’inizio dell’attività e quello dell’avvio delle operazioni imponibili, non è elemento sufficiente di per sé per disconoscere l’inerenza di un costo, trattandosi di operazione preparatoria all’avvio dell’attività di impresa.

La posizione della Corte di Cassazione su detraibilità IVA e acquisti di beni strumentali in fase di start up

I giudici di cassazione hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso. A parere del collegio, ai fini della detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertare l’effettiva inerenza delle operazioni rispetto alle finalità imprenditoriali senza che sia, tuttavia, richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa.

La detrazione dell’imposta spetta, infatti, anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia.

Sul punto i giudici di legittimità hanno richiamato i principi contenuti nella recente giurisprudenza di legittimità in materia di inerenza dei costi deducibili, ove si afferma che deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all’attività imprenditoriale nel suo complesso (Cass., Sez. V, 17 gennaio 2020, n. 902), avuto riguardo all’oggetto dell’attività imprenditoriale (Cass., Sez. V, 15 gennaio 2020, n. 559), in considerazione della correlazione dell’inerenza al reddito d’impresa e non al rapporto tra costi e ricavi attuali di cui all’art. 109, comma 5, TUIR, in considerazione delle potenzialità che rinverrebbero anche da ricavi futuri (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27786; Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 450).

Pertanto, possono ritenersi esclusi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all’attività imprenditoriale.

Ne consegue che anche gli acquisti di beni strumentali relativi alla fase di start up, ovvero acquisti che si collochino nell’ambito dell’attività di impresa, ancorché l’avvio dell’attività di impresa avvenga in un momento successivo, non possono precludere l’applicazione del principio di inerenza, salvo che si accerti l’estraneità di tali acquisti all’attività imprenditoriale complessivamente intesa.

Sulla base di tali argomentazioni la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, non conforme ai suddetti principi.

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