Torna lo spettro dell’IVA per le associazioni: novità dal 1° gennaio 2022

Il legislatore è tornato nuovamente sul fronte dell'IVA per gli enti non commerciali, nell'intento di recepire la direttiva europea e modificare l'art. 4 del D.P.R 633/72. Dal 1° gennaio 2022 previste dal Decreto Fiscale 2022 novità per le associazioni.

Torna lo spettro dell'IVA per le associazioni: novità dal 1° gennaio 2022

Torna lo spettro dell’IVA per le associazioni: in arrivo novità dal 1° gennaio 2022 con la conversione in legge del Decreto Fiscale.

Di nuovo oggetto di analisi e modifiche l’art. 4 del D.P.R 633/72 quello cioè, ove sono elencate le tipologie di attività considerabili come commerciali dal legislatore, con particolare specifica delle tipologie di enti che restano invece esclusi dall’applicazione dell’IVA.

Ad oggi difatti l’applicazione dell’art. 4 così per come lo conosciamo permette ad alcune tipologie di enti di considerare come di natura non commerciale lo svolgimento di particolari attività se rivolte ai soci, associati o anche parenti degli stessi per fini di tipo istituzionali.

Il nuovo obiettivo del legislatore sarebbe quindi quello di cambiare la natura delle attività svolte dalle associazioni, configurandole come commerciali, prevedendo però l’esenzione dall’applicazione dell’IVA.

Tale previsione sembra però andare in contrasto con lo scheletro normativo che fin ora ha caratterizzato il mondo del no profit e che ha forgiato anche la riforma del terzo settore, oltre a non portare un reale vantaggio per le finanze dello Stato.

Disciplina Iva attuale per le associazioni fino al Decreto Fiscale 2022

Al fine di poter ben comprendere quali saranno le modifiche che il legislatore ha introdotto con alcuni emendamenti inseriti nel D.L 146/2021, convertito in legge, dobbiamo prima riepilogare le norme che attualmente caratterizzano gli enti non commerciali.

Avevamo appena tirato un sospiro di sollievo in merito ai progressi fatti per la completa applicazione della riforma del terzo settore con la costituzione del RUNTS e il legislatore sembra invece fare un nuovo passo indietro.

Ad oggi l’art. 4 del D.P.R 633/72 comma 2 prevede infatti che “si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.

Attualmente il legislatore prevede, quindi, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o i contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, non siano considerate attività di natura commerciale ai fini dell’applicazione dell’IVA, se effettuate al fine di perseguire le finalità istituzionali dei seguenti enti:

  • associazioni politiche;
  • sindacati;
  • associazioni religiose ed assistenziali;
  • associazioni culturali sportive dilettantistiche;
  • associazioni di promozione sociale;
  • associazioni formazione extra-scolastica della persona.

Il mondo del no profit è da sempre strettamente legato a valori, quali la solidarietà e il raggiungimento di obiettivi per la collettività, che chiaramente hanno portato il legislatore a prevedere una disciplina ad hoc e a riconoscere la natura non commerciale di attività da loro svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali che tendenzialmente invece rientrano tra quelle considerate come commerciali per gli altri enti.

Vi sono sempre state quindi particolari attenzioni ed agevolazioni riservate agli enti non commerciali nel rispetto dell’attività da loro svolta meramente con l’intento di raggiungere obiettivi di pubblica utilità.

Sempre all’art. 4 del D.P.R 633/72 si riscontra infatti che “per le associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.“

Con l’approvazione di quanto inserito nel DL n. 146/2021 e la conseguente armonizzazione di quanto previsto dalla direttiva europea, tutto quello che abbiamo esposto cambia.

La riforma IVA per gli enti no profit: le nuove regole per il 2022

Dopo aver analizzato la conformazione della legge per come oggi interessa gli enti non commerciali, è opportuno approfondire quanto contenuto nel dossier della conversione in legge del DL 146/2021 che analizza una modifica radicale sulla natura dell’IVA in rapporto con le attività esercitate dagli enti del terzo settore, anche ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali.

Tale previsione andrebbe difatti a modificare radicalmente la configurazione della natura dell’IVA delle attività svolte dalle associazioni, configurando come commerciali le seguenti fattispecie:

“Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’esercizio di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto anche quelle prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali”

È opportuno porre bene l’attenzione su un particolare molto rilevante. Il legislatore parla infatti di prestazioni svolte anche in “conformità alle finalità istituzionali”. .

Risulta, quindi, spontaneo chiedersi se ha senso continuare a parlare di terzo settore, di settore no profit, se persino l’attività considerabile come istituzionale viene categorizzata dal legislatore come commerciale.

Sembra quasi una contraddizione anche con quanto previsto dalla riforma del terzo settore dal d.lgs 117/2017.

Il comma 15 bis prosegue poi specificando che i soggetti interessati sono associazioni religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, e le attività istituzionali saranno configurate come commerciali anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Infine al punto 3 dell’art. 5 comma 15 bis della legge di conversione del Decreto Fiscale 2022 si riscontra per le associazioni di promozione sociale una nuova previsione con la quale il legislatore mira a considerare commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Molte, quindi, delle attività fin ora considerate come non commerciali se svolte dagli enti no profit al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali saranno considerate di natura commerciale alla stregua di quanto già predisposto per la generalità degli enti che effettuano le stesse attività nell’esercizio di impresa.

Sembrano molte le contraddizioni e molti i tentativi di denaturare un intero settore fin a questo momento incentrato su valori che vanno oltre la natura commerciale e gli intenti della generalità delle imprese che pullulano sul mercato, senza che poi vi sia in futuro un reale vantaggio per le finanze dello Stato.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network