Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il 9 agosto la circolare n. 6 con la quale ha chiarito le semplificazioni introdotte dall'art. 4 della legge n. 104/2024 volte a modificare alcuni articoli del d.lgs n. 117/2017
Nella volontà di semplificare le disposizioni previste per gli enti del terzo settore, lo scorso 19 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 104/2024, la quale ha apportato modifiche ad alcuni degli articoli contenuti nel d.lgs n. 117/2017.
Le semplificazioni introdotte dall’art. 4 della legge numero 104/2024 riguardano alcuni degli articoli del codice del terzo settore, molte delle quali convergono nella tematica contabile, stabilendo nuovi limiti e stravolgendo in alcuni casi la gestione dei modelli fin ora utilizzati dagli enti del terzo settore.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare numero 6 del 9 agosto scorso ha voluto fornire una più ampia interpretazione delle modifiche introdotte.
Le modifiche hanno colpito maggiormente le normative attinenti alla contabilità degli enti del terzo settore, andando a stabilire nuovi limiti per l’utilizzabilità dei modelli pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, creando quindi nuove incertezze operative tra gli operatori del settore.
ETS privi di personalità giuridica: innalzamento dei limiti per il rendiconto per cassa
Una delle modifiche introdotte dall’art. 4 della legge n. 104/2024 riguarda i limiti imposti dall’art. 13 del d.lgs n. 117/2017 che prima delle modifiche entrate in vigore lo scorso 3 agosto riportava al comma 2 la seguente previsione:
Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il limite per l’utilizzo del Modello D pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il D.M. del 5 marzo 2020 è stato quindi innalzato per i soli enti del terzo settore privi di personalità giuridica.
Il nuovo testo, infatti, riporta:
“Il bilancio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”.
Pertanto gli ETS privi di personalità giuridica che rispettano tale limite potranno per il 2025 decidere di optare per l’utilizzo del modello D “rendiconto per cassa” al fine di monitorare i flussi della propria associazione.
Agli amministratori è comunque consentito il ricorso al bilancio di esercizio ex art. 13 comma 1, qualora ritengano tale forma più adeguata per ottemperare ai principi di trasparenza e alle necessità di informazione completa e coerente richieste dalle caratteristiche dell’ente come già specificato anche all’interno della nota n.17146 del 15.11.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
ETS riconosciuti: obbligo di redazione del bilancio d’esercizio
L’art. 4 della legge numero 104/2024 oltre a modificare il comma 2 dell’art. 13 del d.lgs 117/2017 ha introdotto anche il comma 2-bis che in realtà si può dire la vera rivoluzione.
Infatti prima non vi era una specifica relativa agli enti dotati di personalità giuridica, per essi valevano gli stessi limiti degli enti privi della stessa, ma con l’art. 4 della legge n. 104/2024 è stata creata una vera e propria differenza, sicuramente ben giustificata dalle diverse esigenze di trattamento contabile e di trasparenza.
La nuova previsione introdotta con il comma 2 bis dell’art 13 del d.lgs 117/2017, alla luce delle modifiche intervenute con l’art. 4 della l. 104/2024, pone un nuovo limite per gli ETS aventi personalità giuridica.
“Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata”.
Gli enti del terzo settore aventi personalità giuridica che superano il limite dei 60.000 euro non potranno quindi più utilizzare il modello D del rendiconto per cassa.
Si ritiene tale modifica di grande rilievo per gli operatori del settore in quanto molti ETS dovranno adattare il proprio sistema contabile per adeguarsi ai nuovi modelli da adottare.
La modifica si giustifica nella necessità di ottemperare a quanto richiesto dai principi di trasparenza contabile e di completezza informativa esterna ed interna che negli ETS aventi personalità giuridica si estrinseca anche nel monitoraggio del patrimonio destinato e che con l’adozione del modello D “rendiconto per cassa” non poteva essere fatto.
Entrata in vigore delle nuove disposizioni: anno finanziario e particolarità
Date le notevoli difficoltà legate ad un passaggio in corso d’anno ad un nuovo metodo di registrazione contabile legato ad un diverso modello da adottare secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni contenute nell’art. 4 della l. 104/2024, l’entrata in vigore delle stesse è prevista per l’anno finanziario successivo rispetto a quello in cui è stata pubblicata la legge, mentre i limiti precedentemente esplicati dovranno essere valutati in base all’anno precedente.
Volendo meglio chiarire il concetto possiamo esprimerlo dicendo che per gli ETS, il cui esercizio finanziario coincide con l’anno solare, la nuova disciplina si applicherà a partire dal bilancio relativo all’anno 2025, tenendo in considerazione il volume
complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti nell’esercizio 2024.
Scendendo ancora di più nel pratico diremo che nel caso in cui l’esercizio finanziario di un ETS inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre, i limiti dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dovrà essere valutato secondo quanto conseguito nel 2024, se sarà superiore ai 60.000 per gli ETS aventi personalità giuridica, nel 2025 dovranno seguire quanto disposto dai principi contabili al fine di depositare entro il 30 giugno del 2026 un bilancio di esercizio comprendente lo stato patrimoniale (modello A), rendiconto gestionale (modello B), relazione di missione (modello c).
Inoltre se un ente, privo di personalità giuridica, ha realizzato nell’anno 2024 componenti economiche superiori a 220.000 ma inferiori a 300.000 potrà redigere il bilancio dell’annualità 2025 nella forma del rendiconto per cassa.
Per quanto riguarda invece gli enti i cui esercizi finanziari non coincidono con l’esercizio solare è opportuno specificare alcuni aspetti.
Se l’esercizio finanziario dell’ETS inizia in una data del 2024 successiva all’entrata in vigore delle disposizioni, quindi dopo il 3 agosto 2024, le nuove disposizioni troveranno applicazione già a partire dal bilancio 2024 - 2025, sulla base delle risultanze di bilancio dell’esercizio finanziario 2023-2024. Con l’inizio del nuovo esercizio nel 2024 si dovrà già tenere conto delle modifiche introdotte dall’art. 4 della l. 104/2024.
Per gli ETS il cui esercizio finanziario abbia avuto inizio il 1° luglio, i nuovi limiti si applicheranno, invece, a partire dal bilancio 2025-2026, avendo come riferimento le risultanze tratte dal bilancio dell’esercizio finanziario 2024-2025, in considerazione del fatto che le disposizioni in esame sono entrate in vigore in data successiva all’apertura dell’esercizio 2024-2025.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bilanci ETS: nuovi limiti e disposizioni dal 2025