Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 19740 del 29 dicembre 2021, ha illustrato le regole che dovranno seguire le associazioni, in particolare le ONLUS durante la fase di redazione del bilancio per l'esercizio 2021.
Il codice del terzo settore all’art. 13 imponeva agli enti aventi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000,00 euro la redazione del bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
Tale previsione è rimasta come molte altre però in sospeso, in attesa del decreto attuativo del ministero competente, arrivato nel 2020.
Con il D.M. 39 del 5 agosto 2020, il Ministero ha difatti sottolineato le condizioni necessarie affinché l’ente fosse soggetto all’obbligo di redazione di tali prospetti e ha inoltre fornito modelli specifici che le associazioni interessate dovranno utilizzare al fine di poter ottemperare alle nuove previsioni legislative.
I modelli ministeriali, uguali per tutti gli enti, daranno finalmente una sensazione di chiarezza, semplificando inoltre il lavoro degli utilizzatori, i quali non dovranno più impegnarsi a creare un modello adatto ad ogni associazione ma potranno beneficiare di quelli delineati dal Ministero per gli enti stessi, ma forse lo scopo ancor più fondamentale che tale novità ha raggiunto è quello di implementare lo sviluppo del principio della trasparenza.
Un unico modello per tutti sarà più fruibile e più facilmente comprensibile dal mercato e dai soggetti beneficiari.
A questo punto dell’analisi risulta però utile capire da quando tali modelli dovranno essere utilizzati ma soprattutto da quali tipologie di enti.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Nota n. 19740 del 29 dicembre 2021
- Articolo 13 del Codice del Terzo settore. Modelli di bilancio. Applicazione del D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 alle ONLUS
Modelli ministeriali per il bilancio 2021: soggetti interessati
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota 19740 del 29 dicembre 2021 ha analizzato quanto previsto dal legislatore nell’articolo 13 del d.lgs 117/2017 armonizzandolo con quanto chiarito nel D.M. 39/2020, ponendo le basi per una corretta interpretazione delle normative previste per gli enti del terzo settore in merito alla redazione del bilancio.
Per dovere di chiarezza dobbiamo partire ripercorrendo alcuni punti chiave quali:
- gli enti che non svolgono in via prevalente attività commerciale, che sono classificabili come enti del terzo settore, e aventi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000,00 euro sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione;
- gli enti del terzo settore aventi invece ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 220.000,00 euro possono beneficiare di un regime agevolato, potendo infatti redigere un mero rendiconto per cassa.
Non andando in questa sede a trattare di ulteriori obblighi conseguenti al superamento di tali soglie o convergenti anche verso limiti più consistenti quali ad esempio la pubblicazione del bilancio e l’invio ad uffici preposti, la nomina di un organo di controllo, la redazione del bilancio sociale, è bene invece analizzare a quali enti si rivolge in particolare il legislatore soprattutto nella fase cruciale in cui ancor oggi ci troviamo.
ONLUS, bilancio 2021: applicabilità dei modelli nel regime transitorio
Nonostante la principiante attività del RUNTS e la conseguente prosecuzione degli effetti della riforma, ci troviamo ancora in una fase di transizione, dinamica ma non completa. Il Ministero con la nota 19740 dello scorso dicembre ha voluto difatti sottolineare l’applicabilità delle normative contabili, proprio per poter fornire istruzioni chiare e coincise agli utilizzatori e sanare ogni perplessità.
Nella nota si evidenzia quanto segue.
Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto seguendo i modelli previsti dal D.M. 39/2020 da tutti gli “ETS considerati nella loro accezione più generale, estesa quindi, in via transitoria, agli enti che, secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 3 del Codice, soddisfano il requisito della qualificazione quali enti del Terzo settore attraverso l’iscrizione ad uno dei registri preesistenti”.
Tale previsione è di fondamentale importanza, in quanto estende l’obbligo di adesione ai nuovi modelli per la redazione del bilancio di esercizio per gli enti del terzo settore anche a tutte quelle associazioni che non sono ancora iscritte al RUNTS ma che possiedono tutti i requisiti per l’eventuale trasmigrazione, e che attualmente risultano iscritte ai previgenti registri locali quali:
- anagrafe delle Onlus;
- registro delle Organizzazioni di volontariato;
- registro delle Associazioni di promozione sociale.
Le ODV e le APS che risultavano iscritte ai relativi registri alla data precedente all’attivazione del RUNTS erano consapevoli che avrebbero assistito ad un procedimento di trasmigrazione pressoché automatico e si erano quindi adeguate alle nuove normative rendendosi pronte ad uniformarsi con le nuove previsioni legislative, questa estensione potrebbe quindi suonare stridente solo per le ONLUS, ma non seguendo gli intenti del legislatore.
La volontà del legislatore, per le ONLUS, è quella di creare un ponte, non una separazione, un filo rosso tra la disciplina previgente, il d.lgs 460/1997 e le disposizioni contenute nel d.lgs 117/2017.
Già l’art. 101 ai commi 2 e 3 del d.lgs 117/2017 garantiva la possibilità enti iscritti nell’anagrafe delle ONLUS di beneficiare delle agevolazioni previste non solo dalla normativa specifica di cui al d.lgs. 460/1997, ma anche dalle ulteriori previsioni, già vigenti, contenute nel Codice.
Con l’estensione alle ONLUS di quanto previsto dal D.M. 39/2020 oltre che dall’art. 13 del d.lgs 117/2017 il legislatore vuole integrare il contenuto dell’articolo 10, comma 1 lettera g) del D.lgs. n. 460/1997, richiedendo anche agli enti iscritti all’anagrafe delle ONLUS, in ragione della loro qualificazione giuridica di ETS in via transitoria, l’adozione di format, principi di formazione e di valutazione omogenei, funzionali all’adempimento di uno degli obblighi previsti dalla legge per il mantenimento della qualifica fiscale di ONLUS e conseguenzialmente di quella sostanziale di ETS.
Per quanto riguarda le ONLUS il Ministero nella nota 19740 si sofferma su alcune note pratiche, fondamentali per la corretta compilazione dei modelli di bilancio, andando a distinguere cosa le associazioni dovranno indicare nelle due poste più importanti degli schemi previsti dal Ministero.
Si specifica difatti che nella voce “attività di interesse generale” troveranno posto, nel periodo transitorio, le attività istituzionali di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997 mentre nella voce “attività diverse” dovrà intendersi come riferita alle attività connesse di cui all’articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460/1997.
Bilancio 2021: periodo di applicazione dei nuovi modelli ETS
Il periodo a partire dal quale tali disposizioni dovranno essere applicate è chiarito all’interno dello stesso decreto ministeriale ove sono stati pubblicati i modelli da implementare.
In particolare l’articolo 3 del D.M. n. 39/2020 statuisce che le disposizioni in esso contenute si applicano “a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo”.
Il decreto ministeriale 39/2020 è stato pubblicato in data 18 aprile 2020, quindi è facile desumere che gli ETS il cui anno finanziario coincide con l’anno solare sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio a partire dal bilancio dell’esercizio 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ONLUS, bilancio 2021: le regole per la fase di transizione