Ires: torna al 12% per gli enti no profit. Come promesso, il governo ha fatto un passo indietro alla prima occasione possibile. Un emendamento al DDL semplificazioni salva l'agevolazione.
Ires: torna al 12% per gli enti no profit. Come promesso, il governo ha fatto un passo indietro alla prima occasione possibile: il DDL di conversione del decreto legge, numero 135 del 14 dicembre 2018, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione arriva in Senato per l’approvazione lunedì 28 gennaio e porta con sé l’emendamento per salvare l’agevolazione prevista per il Terzo Settore.
La Legge di Bilancio, approvata meno di un mese fa, stabilisce che debba essere abrogato l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica numero 601 del 1973, che prevede una riduzione a metà dell’Ires per gli enti no profit.
Ires: torna al 12% per gli enti no profit, la vittoria del Terzo Settore
La mossa del governo che avrebbe avuto un valore pari a 118 miliardi di euro nel 2019 ha generato una reazione immediata e corale di tutti gli operatori del Terzo Settore, che i 118 miliardi avrebbero dovuto versarli, ognuno per la propria parte.
Il vicepremier Luigi Di Maio aveva affermato, subito dopo l’approvazione della Manovra, la volontà di cambiare la norma con il primo provvedimento utile. E il presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 10 gennaio aveva incontrato i rappresentati del Terzo Settore per discutere delle promesse fatte.
Il primo provvedimento utile è arrivato: l’approvazione del DDL Semplificazioni è la giusta occasione per ristabilire l’agevolazione prevista dall’articolo 6 del DPR numero 601 del 1973.
A meno di un mese dalla Legge di Bilancio, lunedì 28 gennaio in senato si vota per l’approvazione del DDL Semplificazioni. Nel testo l’emendamento 1.34, firmato da Andrea Marcucci del Partito Democratico, fa riferimento proprio all’agevolazione Ires per gli enti no profit.
L’emendamento recita:
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 34 sono aggiunte le seguenti parole: “e di quelli di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”;
- b) il comma 52 è sostituito dai seguenti: “52. La disposizione di cui al comma 51 trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis”.
52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà. Sarà assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni di euro per l’anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l’anno 2019, a 131 milioni di euro per l’anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorre dall’anno 2021, mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Ires al 12% per gli enti no profit: chi può accedere all’agevolazione
Fare e disfare non è mai una buona mossa. Ma questa volta è per una buona causa: l’aumento dell’IRES avrebbe potuto avere indirettamente un impatto anche sui cittadini.
E infatti tra le organizzazioni che possono accedere alle agevolazioni previste ci sono anche enti che gestiscono asili nido o case di cura e che avrebbero potuto alzare il prezzo delle rette.
L’articolo 6 del DPR numero 601 del 1973, al centro della polemica, prevede una riduzione a metà dell’Ires per i soggetti che rientrano in specifiche categorie:
- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie , scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
Per beneficiare dell’Ires al 12%, le organizzazioni devono rientrare nelle categorie appena citate e svolgere attività di interesse pubblico e di utilità sociale.
Si attende l’approvazione del DDL Semplificazioni, che contiene l’emendamento 1.34, ma intanto le organizzazioni del Terzo Settore possono tirare un sospiro di sollievo.
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