L'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 4851/2018 si è occupata del caso relativo ad un medico SSN che si avvaleva di due collaboratori part-time: Irap non dovuta anche in questo caso.
L’Irap non è dovuta dal professionista che si avvale di due collaboratori part-time nello svolgimento della sua attività.
Tale principio - statuito con l’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 4851 del 1° marzo 2018 - può essere considerato valido purché ricorrano le condizioni previste dalla giurisprudenza sviluppatasi in questi anni, in particolare dal 2016 in poi.
In particolare, l’Irap non è dovuta dal professionista quando questi si avvale di collaboratori con mere funzioni esecutive e/o di segreteria, che in ogni caso non contemplano attività direttamente connesse alla professione considerata (si pensi, a titolo di esempio, alla collaboratrice del medico impiegata per visitare i pazienti).
- Irap non dovuta dal professionista che assume due collaboratori a tempo parziale
- L’Irap non è dovuta dal professionista che assume due collaboratori a tempo parziale ove non ricorrano tutti i presupposti necessari per individuare l’autonoma organizzazione: è questo l’importante principio statuito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 4851 del 1° marzo 2018.
Irap non dovuta dal professionista che assume due collaboratori part-time: il caso oggetto dell’Ordinanza della Cassazione numero 4851/2018
Il caso in oggetto è quello di un medico del SSN, il Dottor Biagio Valente, che ricorre avverso la decisione della CTR Lazio che il 29 aprile 2016, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto infondata la domanda del contribuente, medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata (2008, 2007, 2006).
L’Agenzia delle entrate resiste con contro ricorso.
In particolare, il medico del SSN censura l’operato della CTR, laddove questa, pur mancando obiettivi riscontri di un’attività autonomamente organizzata e della presenza di dipendenti eccedentari, come dedotto sin dal primo grado, enfatizza erroneamente l’ammontare dei costi sopportati dal contribuente per lo svolgimento dell’attività.
Irap non dovuta nel caso di un professionista che assume due collaboratori part-time: la posizione della giurisprudenza della Corte di Cassazione
Gli ermellini evidenziano, in particolare, come il giudice d’appello non àncori l’accertamento dell’autonoma organizzazione ai parametri elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione medesima, con particolare riferimento ai principi enunciati con l’Ordinanza numero 9451/2016, laddove si afferma in generale che, riguardo al presupposto dell’IRAP, il decisivo requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
- sia responsabile dell’organizzazione;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione;
- impieghi più di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Irap non dovuta nel caso di un professionista che assume due collaboratori part-time: la decisione dei giudici contenuta nell’Ordinanza della Cassazione numero 4851/2018
Riguardo al punto centrale dell’apparato argomentativo, i giudici osservano come il valore assoluto dei compensi (Cass., se. 6-5, n. 22705 del 2016) e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscano elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (es. studio professionale, veicolo strumentale, etc.), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo.
Tali parametri non risultano globalmente rispettati né concretamente valutati dal giudice d’appello, ove si consideri che, con ragionamento giuridico del tutto anapodittico, la CTR trascura gli indicatori offerti nel giudizio di merito dalla parte contribuente circa l’utilizzo di due dipendenti part time per mansioni di segreteria e pulizia.
Trattasi di avvalimento che, in tesi generale, non inficia di per se stesso l’applicazione del principio di diritto sopra indicato, attesa la necessità per il giudice di merito d’indagare sulle concrete modalità d’impiego delle due unità lavorative parte time, onde verificare se l’attività di collaborazione delle stesse possa essere equiparata alla collaborazione di un’unità lavorativa a tempo pieno (Cass., se 6-5, nn. 16595-14353 -383 del 2017).
Il che, stante la scorretta applicazione delle norme di diritto che governano l’imposta, rende indispensabile un’indagine di merito, invece, erroneamente elusa dal giudice regionale e tale da integrare il vizio di cui al n. 3) dell’invocato art. 360 del codice di rito.
Di conseguenza, i giudici accolgono il ricorso nei termini sopra precisati e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale in diversa composizione, per nuovo esame, alla luce dei criteri indicati.
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