Con riferimento all'IRAP, non si applica il raddoppio dei termini di accertamento: si tratta di un'imposta per la quale non sono previste sanzioni penali. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 9314/2020.
Con riferimento all’IRAP non opera il raddoppio dei termini di accertamento perché si tratta di un’imposta per la quale non sono previste sanzioni penali.
Questo il sunto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 9314 del 20 maggio 2020.
La decisione – La società ha impugnato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva chiesto il pagamento di somme per l’IRAP dovuta per l’anno 2008, per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
Il ricorso proposto dal contribuente è stato respinto sia dalla CTP che dalla CTR e avverso la sentenza di appello la società ha proposto ricorso per cassazione.
Per quanto di interesse, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e del d.lgs. n. 74 del 2000 perché l’avviso di accertamento impugnato aveva ad oggetto violazioni IRAP quando per queste violazioni non era applicabile il c.d. raddoppio dei termini per l’accertamento, in quanto la violazione delle norme relative a detta imposta non configuravano un reato tributario.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo con il quale la contribuente ha eccepito la non applicabilità all’IRAP della disciplina del raddoppio dei termini, di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 ed al d.lgs. n. 74 del 2000.
Per l’effetto, il Collegio ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso iniziale della contribuente.
Richiamando la giurisprudenza conforme degli ultimi anni il Collegio di legittimità ha confermato il principio per cui “il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all’IRAP, non essendo essa un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali, con la conseguenza che, in ordine alla medesima, non può operare la disciplina del raddoppio dei termini, applicabile ratione temporis”.
Se ne deduce, pertanto, che nel caso di specie l’Agenzia delle entrate era tenuta a notificare l’atto impositivo ai fini IRAP entro il termine quinquennale di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, a pena di decadenza, essendo escluso il regime del raddoppio dei termini di accertamento previsto in caso di notizia criminis di natura fiscale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IRAP: niente raddoppio dei termini in caso di frode fiscale