IRAP 2022, scadenza 30 novembre per il versamento del secondo acconto: una panoramica sulle istruzioni da seguire alla luce delle ultime novità approvate su calcolo e soggetti obbligati con un focus sulle regole che dettano i tempi del pagamento.
IRAP 2022: i soggetti interessati devono procedere con il versamento del secondo o unico acconto entro la scadenza del 30 novembre, una data particolarmente calda per il calendario fiscale.
Per l’Imposta sulle Attività Produttive, infatti, è necessario rispettare gli stessi termini previsti per la generalità delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi: il primo appuntamento è fissato in estate, al 30 giugno, mentre il secondo in autunno, al 30 novembre.
Il calcolo dell’importo da versare tramite modello F24 può essere effettuato in due modalità:
- metodo storico, con calcolo dell’imposta da pagare semplicemente avendo come riferimento la somma pagata nel periodo d’imposta precedente;
- metodo previsionale, tenendo invece conto di quanto si prevede di conseguire come reddito nell’anno in corso che sarà poi dichiarato nel 2023.
Di seguito una panoramica sulle istruzioni da seguire e un riepilogo delle ultime novità approvate.
IRAP 2022, le istruzioni sul versamento del secondo acconto
IRAP 2022, in scadenza il 30 novembre il secondo acconto: le ultime novità approvate
Prima di entrare nel vivo delle regole alla base degli appuntamenti col Fisco è necessario soffermarsi su alcune novità in vigore dal 2022. L’ultima Legge di Bilancio approvata, infatti, ha eliminato l’IRAP per le persone fisiche con attività commerciali e per gli esercenti arte e professioni, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.
Questi ultimi, quindi, lo scorso giugno hanno versato il saldo per l’anno precedente e non sono tenuti più a procedere con i pagamenti.
In linea generale per l’IRAP il 2022 è stato un anno di grande revisione: anche il Decreto Semplificazioni, convertito in legge lo scorso 4 agosto, ha introdotto delle novità.
In particolare è stato rivisto in più punti l’articolo 11 del decreto legislativo n. 446/1997 per ciò che riguarda le deduzioni relative al costo del personale.
IRAP 2022, in scadenza il 30 novembre il secondo acconto: le istruzioni per il versamento
Tornando alla scadenza del 30 novembre 2022, il meccanismo su cui si basa il versamento delle imposte e che si applica anche all’IRAP prevede il pagamento dell’acconto nei seguenti casi:
- importo del rigo IR21 superiore ad euro 51,65 per le persone fisiche;
- importo del rigo IR21 superiore ad euro 20,66 per i soggetti IRES.
Come anticipato in precedenza, sono due le date da segnare in calendario per i soggetti obbligati:
- 30 giugno per il versamento del saldo o dell’eventuale prima rata di acconto;
- 30 novembre per l’eventuale seconda o unica rata di acconto.
Mentre per il primo appuntamento è possibile rateizzare le somme dovute, fino a un massimo di 6 rate, la stessa possibilità non è prevista per il secondo appuntamento.
Sempre in base all’importo è previsto il pagamento dell’acconto, pari al 100 per cento dell’imposta dichiarata nell’anno, in una o due rate:
- se è inferiore a 103 euro, si procede in un’unica soluzione entro la scadenza del 30 novembre 2022;
- se, invece, è superiore si divide in due tranche:
- i soggetti ISA versano il 50 per cento delle somme dovute il 30 giugno e il 30 novembre;
- i soggetti non ISA versano il 40 per cento entro il 30 giugno e il 60 per cento entro il 30 novembre.
Per sintetizzare, quindi, entro il 30 novembre devono provvedere a versare l’acconto IRAP 2022 sia coloro che devono pagare un acconto inferiore a 257,52 euro, in questo caso in un’unica soluzione, che coloro che hanno già pagato un primo acconto il 30 giugno perché le somme dovute hanno un valore superiore alla soglia indicata.
IRAP 2022, secondo acconto in scadenza: le istruzioni per i soggetti IRES
Nella panoramica sull’appuntamento con le imposte, uno spazio a parte va dedicato ai soggetti IRES.
In questo caso non sono dovuti acconti IRAP qualora il debito risultante dalla dichiarazione sia inferiore a 20,66 euro. Al contrario bisogna procedere con il versamento dell’acconto.
Va specificato, però, che in caso di primo acconto inferiore a 103 euro, la somma totale potrà essere versata in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
Seguendo la logica dei due appuntamenti, invece, quando il valore del primo acconto IRAP 2022 è superiore o uguale a 103 euro gli acconti dovranno essere versati in due rate:
- primo acconto IRAP entro il 30 giugno;
- secondo acconto IRAP entro il 30 novembre.
IRAP 2022, i codici tributo da utilizzare per il versamento del secondo acconto
Dal punto di vista operativo, per procedere con il versamento del secondo acconto IRAP 2022 è necessario utilizzare il modello F24 inserendo il codice tributo 3813.
La sequenza di cifre deve essere utilizzata per il versamento della seconda rata di acconto IRAP o per il versamento dell’acconto in un’unica soluzione.
Di seguito la tabella completa dei codici tributo IRAP da utilizzare per il versamento di saldo e acconto con modello F24.
Denominazione | Codice tributo |
---|---|
Imposta regionale sulle attività produttive saldo | codice tributo 3800 |
Interessi pagamento dilazionato tributi regionali | codice tributo 3805 |
IRAP acconto prima rata | codice tributo 3812 |
IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione | codice tributo 3813 |
IRAP - versamento mensile - art. 10 bis, comma 1, dlgs. 446/97 - ( risoluzione n. 51 del 15/02/2008 | codice tributo 3858 |
IRAP - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1,comma 21, della legge 23 Dicembre 2014, n. 190 | codice tributo 3883 |
IRAP - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 | codice tributo 9934 |
IRAP- contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29 dl 78/2010 - interessi | codice tributo 9935 |
Sanzioni relative all’IRAP - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, dl 78/2010 | codice tributo 9971 |
Accertamento con adesione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art. 13 d.lgs 472/1997 | codice tributo 1987 |
Accertamento con adesione - Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi accertamento con adesione | codice tributo 9415 |
Accertamento con adesione - Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP accertamento con adesione | codice tributo 9416 |
Accertamento con adesione - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi - adesione al verbale di constatazione-art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | codice tributo 9908 |
Accertamento con adesione - Sanzione ed altre somme dovute relative all’IRAP- adesione al verbale di constatazione - art. 5 bis, d.lgs n. 218/1997- risoluzione n. 426 del 6/11/2008 | codice tributo 9909 |
Accertamento con adesione - IRAP e relativi interessi - adesione all’invito a comparire -art. 5 c. 1 bis -dlgs n. 218/1997 | codice tributo 9920 |
Accertamento con adesione - Sanzione e altre somme relative all’IRAP- adesione all’invito a comparire -art.5, c. 1bis, dlgs n. 218/1997 | codice tributo 9921 |
Accertamento con adesione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Conciliazione giudiziale - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 d.lgs. 472/1997 | codice tributo 1987 |
Conciliazione giudiziale - Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lettera a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Conciliazione giudiziale - IRAP e relativi interessi conciliazione giudiziale | codice tributo 9512 |
Conciliazione giudiziale - Sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP conciliazione giudiziale | codice tributo 9513 |
Conciliazione giudiziale - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Definizione delle sole sanzioni - Spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione pecuniaria relativa all’IRAP definizione delle sole sanzioni | codice tributo 9607 |
Definizione delle sole sanzioni - Sanzione - utilizzo componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - art. 8, c. 2, d.l. n.16/2012 | codice tributo 9695 |
Omessa impugnazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 1987 |
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi - recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - controllo sostanziale | codice tributo 7452 |
Omessa impugnazione IRAP - recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione - sanzione - controllo sostanziale | codice tributo 7453 |
Omessa impugnazione IRAP - spese di notifica per atti impositivi | codice tributo 9400 |
Omessa impugnazione IRAP - Sanzione anagrafe tributaria codice fiscale e altre violazioni tributarie | codice tributo 9424 |
Omessa impugnazione IRAP e relativi interessi omessa impugnazione | codice tributo 9466 |
Omessa impugnazione IRAP - sanzione e altre somme dovute relative all’IRAP omessa impugnazione | codice tributo 9467 |
Omessa impugnazione IRAP - sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Omessa impugnazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Reclamo e mediazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - interessi - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 1987 |
Reclamo e mediazione - Sanzione per decadenza da rateazione relativa all’IRAP - art. 29, c.1, lett. a), d.l. n. 78/2010 | codice tributo 9478 |
Reclamo e mediazione - Ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP a seguito di definizione dell’accertamento, accertamento con adesione,conciliazione giudiziale, mediazione - sanzione - art.13 dls 472/1997 | codice tributo 9949 |
Reclamo e mediazione - IRAP e relativi interessi-reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs. 546/1992 | codice tributo 9955 |
Reclamo e mediazione - Sanzioni dovute relative all’IRAP - reclamo e mediazione di cui all’art. 17-bis d.lgs.546/1992 | codice tributo 9956 |
Ravvedimento operoso - Interessi sul ravvedimento IRAP - art. 13 d. lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109/e del 22/05/2007 | codice tributo 1993 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - imposta | codice tributo 8084 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - interessi | codice tributo 8085 |
Ravvedimento operoso: Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle Entrate indebitamente percepite - sanzioni | codice tributo 8086 |
Ravvedimento operoso: - sanzione pecuniaria IRAP | codice tributo 8907 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IRAP 2022, in scadenza il 30 novembre il secondo acconto: le istruzioni tra regole e novità