Nuovo tasso di interessi legali al 2,5 per cento dal 1° gennaio 2024. I riflessi sulle prestazioni INPS e INAIL: dal calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali nei casi di omesso o ritardato pagamento alla riduzione delle sanzioni civili
Dal 1° gennaio 2024 il tasso degli interessi legali è stato ridotto al 2,5 per cento.
La variazione stabilita dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 novembre scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 dicembre 2023, ha riflessi sulle prestazioni INPS e INAIL.
A fornire i chiarimenti a riguardo sono la circolare INPS numero 5 del 10 gennaio 2024 e la circolare INAIL numero 2 dell’8 gennaio scorso.
Il dimezzamento del tasso di interesse incide sul calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali nei casi di omesso o ritardato pagamento, oltre che sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
La variazione si applica anche alla riduzione delle sanzioni civili.
Interessi legali 2024: i riflessi sul calcolo dei contributi INPS e pensioni
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre, il MEF ha stabilito l’applicazione di un nuovo tasso per gli interessi legali del 2,5 per cento a partire dal 1° gennaio 2024.
Oltre agli effetti di tipo fiscale, la decisione ha un impatto su alcune prestazioni INPS.
A chiarire i riflessi della variazione è la circolare numero 5 del 10 gennaio 2024.
Come chiarito dallo stesso Istituto, la variazione a partire dallo scorso 1° gennaio ha effetti:
- sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- sugli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
La riduzione del tasso di interesse incide, infatti, sulle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, disciplinate dall’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tali sanzioni vengono infatti ridotte al misura prevista per gli interessi legali, in caso di pagamento integrale dei contributi dovuti.
A partire dal 1° gennaio si applicherà la misura del 2,5 per cento, mentre per i precedenti periodi si dovrà fare riferimento alle percentuali riportate dall’allegato 2 alla circolare.
Lo stesso vale per gli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. La stessa misura dell’interesse del 2,5 per cento si applica:
- alle prestazioni pensionistiche;
- alle prestazioni di fine servizio;
- alle prestazioni di fine rapporto.
- INPS - Circolare numero 5 del 10 gennaio 2024
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 29 novembre 2023, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023.
Interessi legali 2024: la riduzione delle sanzioni civili
Oltre ai riflessi sul calcolo dei contributi INPS e alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, le novità sul tasso di interesse aggiornato a partire dal 1° gennaio scorso hanno ripercussioni anche sulla riduzione delle sanzioni civili.
Come specificato nella circolare INAIL numero 2 dell’8 gennaio 2024, infatti:
“Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall’art. 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come illustrato con circolari Inail 27 luglio 2001, n. 56 e 19 dicembre 2003, n. 73.”
Anche in questo caso il tasso si dovrà applicare a partire dal 2024.
Per avere un calcolo degli interessi dovuti secondo i tassi vigenti nei precedenti periodi, l’INAIL fornisce un apposito allegato che riporta i valori in vigore a partire dal 1° gennaio 1997.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Interessi legali 2024: i riflessi su contributi INPS, pensioni e sanzioni civili