Interessi buoni postali fruttiferi: come funziona il regime di esenzione fiscale degli interessi attivi
Interessi buoni postali fruttiferi, quando si applica il regime di esenzione?
Risulta rilevante la situazione del contribuente al momento dell’emissione.
Infatti, anche se il percettore, quando procede con la riscossione, ha la residenza fiscale all’estero in un paese che assicura un adeguato scambio di informazioni si applica l’imposta sostitutiva.
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da seguire arriva dall’analisi di un casto pratico.
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Interessi buoni postali fruttiferi 2024, non sempre si applica il regime di esenzione in caso di residenza all’estero
Protagonista del caso pratico che analizziamo insieme oggi è una contribuente, ormai residente nel Regno Unito e iscritta all’AIRE Anagrafe Italiani Residenti all’Estero dal 2016, che è titolare di buoni fruttiferi postali decennali indicizzati all’inflazione, sottoscritti nel 2012 quando era residente fiscalmente in Italia.
Si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di applicare l’articolo 6 del decreto legislativo numero 239/1996, che prevede la non imponibilità in Italia per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Qual è la situazione relativa alla residenza fiscale da prendere in considerazione, quella che si ha al momento della riscossione o dell’emissione dei titoli?
Con la risposta all’interpello numero 109/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
“Alla luce dell’inquadramento normativo e regolamentare [...], Poste Italiane S.p.A. applicherà l’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi in oggetto, in quanto l’Istante, al momento dell’emissione di tali titoli, era residente in Italia”.
Esclusa, quindi, la possibilità di applicare il regime di non imponibilità riservato ai non residenti. Si applica l’imposta sostitutiva pari al 12,5%.
Interessi buoni postali fruttiferi, quando si applica il regime di esenzione?
A sostegno dei suoi chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito il quadro normativo di riferimento: in primis bisogna considerare che, sul piano internazionale, la ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Regno Unito è regolata dalla Convenzione contro le doppie imposizioni ratificata con legge n. 329/1990.
Restringendo lo sguardo in Italia, la lente di ingrandimento si sposta sull’articolo 23 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che regola l’applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei non residenti.
Nel testo si legge che si considerano prodotti in Italia:
“i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali”
Su quest’ultimo punto bisogna considerare le regole previste dal Decreto legislativo numero 239 del 1996:
- in via ordinaria si applica una imposta sostitutiva pari al 12,5% per i gli interessi e gli altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi;
- è previsto un regime esenzione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti, tra gli altri, dai buoni postali fruttiferi, se percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
E in effetti il Regno Unito è uno di questi. Ma c’è un ultimo, fondamentale aspetto da considerare: le condizioni poste dal regolamento con le modalità applicative dell’imposta sostitutiva, adottato con il decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511, sui proventi dei buoni postali di risparmio.
Il testo specifica che il regime di esenzione si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fino dall’emissione del titolo, che al buono postale fruttifero non non è possibile applicare un doppio regime fiscale e che se nel periodo di possesso del titolo mutano le condizioni in base alle quali è riconosciuto il diritto all’esenzione, è possibile esercitarlo solo nel caso in cui l’attestazione richiesta è acquisita Poste italiane prima che si verifichi il cambiamento.
Ed ecco che si arriva alla conclusione:
“Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, infatti, Poste italiane S.p.A. acquisisce, ai sensi dell’articolo 4 del decreto interministeriale, l’attestazione rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Paese in cui il beneficiario degli interessi sui buoni postali fruttiferi ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza della residenza in un Paese cd. white list.
Tale attestazione può essere acquisita anche all’atto del pagamento, sempreché dalla stessa risulti specificamente che la condizione di essere residente in un Paese white list non sia variata durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi”.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 109/2021
- Trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente - Articolo 6 d. lgs. 239/1996
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esenzione degli interessi sui buoni postali fruttiferi