Infortunio sul lavoro e malattia professionale, l'INAIL comunica la rivalutazione annuale degli importi per la liquidazione delle rendite corrisposte ai mutilati e agli invalidi del lavoro. Nella circolare numero 49 del 30 dicembre 2020 l'INAIL vengono riportate le somme per i settori dell'industria, marittimo e agricoltura.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale, nella circolare numero 49 del 30 dicembre 2020 l’INAIL comunica la rivalutazione annuale degli importi.
Vengono rivalutate le somme relative alla retribuzione per la liquidazione delle rendite corrisposte ai mutilati e agli invalidi del lavoro.
I settori interessati dalla rivalutazione sono quelli dell’industria, marittimo e agricoltura.
La rivalutazione viene effettuata sulla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat, intervenuta rispetto all’anno precedente.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale, INAIL: la rivalutazione annuale degli importi
Le somme da corrispondere per infortunio sul lavoro e malattia professionale sono al centro della circolare INAIL numero 49 del 30 dicembre 2020.
- INAIL - Circolare numero 49 del 30 dicembre 2020
- Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020.
Con il documento di prassi l’Istituto comunica la rivalutazione annuale degli importi.
Oggetto di rivalutazione sono le somme relative alla retribuzione per la liquidazione delle rendite corrisposte ai mutilati e agli invalidi del lavoro dei seguenti settori:
- industria;
- marittimo;
- agricoltura.
La rivalutazione viene effettuata sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall’Istat, intervenuta rispetto all’anno precedente.
Come sottolineato nella premessa del documento di prassi, tale rivalutazione decorre dal 1° luglio di ogni anno, a partire dal 2000.
Il documento di prassi, inoltre, sottolinea che:
“Con la presente circolare vengono illustrati, come negli anni passati, i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.”
Infortunio sul lavoro e malattia professionale: le somme rivalutate
La retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, nel settore dell’industria è stabilita a 79,2214 euro.
Nello specifico:
- la retribuzione annua minima ammonta a 16.636,20 euro;
- la retribuzione annua massima è di 30.895,80 euro.
Gli stessi importi valgono per il settore dell’industria, a eccezione di alcuni lavoratori riportati nella tabella riassuntiva.
Lavoro | Retribuzione annua massima |
---|---|
Comandanti e capi macchinisti | 44.489,95 euro |
Primi ufficiali di coperta e di macchina | 37.692,88 euro |
Altri ufficiali | 34.294,34 euro |
Nel settore dell’agricoltura la retribuzione convenzionale annua è fissata a 25.106,5216 euro e varia a seconda della categoria di lavoratori, come riportato nella tabella riassuntiva.
Categoria di lavoratori | Retribuzione | Importo |
---|---|---|
Lavoratori subordinati a tempo determinato | Su retribuzione annua convenzionale |
25.106,52 euro |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato | Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria | minimo 16.636,20 euro, massimo 30.895,80 euro |
Lavoratori autonomi | Su retribuzione annua convenzionale | 16.636,20 17 euro |
Nei settori industria e agricoltura l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è stabilito a 10.050,0018 euro.
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura è determinata come segue:
- lavoratori subordinati a tempo determinato, su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di 43,5720 euro;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato, su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di 43,5720 euro;
- lavoratori autonomi, su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore dell’industria, ovvero 48,98 euro.
Per quanto riguarda le rendite per inabilità permanente, gli importi variano a seconda dei settori.
Per l’industria i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
- Per l’anno 2018 e precedenti 1,005;
- Per l’anno 2019 e I semestre 2020 1,000
Per l’agricoltura invece sono i seguenti:
- Lavoratori subordinati a tempo determinato, su retribuzione annua convenzionale, 25.106,5224 euro;
- Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria, ovvero il minimo di 16.636,20 euro e il massimo di 30.895,80 euro;
- Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982, su retribuzione annua convenzionale di 25.106,52 euro;
- Lavoratori autonomi, rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 su retribuzione annua convenzionale di 25.106,52 euro;
- Lavoratori autonomi, rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 su retribuzione minimale del settore industria di 16.636,2025 euro.
Nella circolare vengono inoltre forniti gli importi per:
- l’assegno per l’assistenza personale continuativa;
- gli assegni continuativi mensili, che variano a seconda della percentuale di inabilità.
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