L'acquisto di un prodotto da parte di un consorzio, che poi viene trasferito gratuitamente ai consorziati, si può classificare come forma di collaborazione e non di cessione quando l'operazione non implica un trasferimento del pieno potere di disporre del bene trasferito. Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 130 del 21 marzo 2022.
Con la risposta ad interpello n. 130 del 21 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’acquisto di un prodotto da parte di un Consorzio, che viene poi trasferito gratuitamente ai consorziati, configura una forma di collaborazione e non di cessione quando l’operazione non implica un trasferimento del pieno potere di disporre del bene trasferito.
Di conseguenza l’acquisto, se inerente allo svolgimento della propria attività, consentirà la detrazione dell’IVA e la deducibilità del costo in capo al consorzio sulla base della fattura di acquisto emessa nei confronti dello stesso.
Il caso – L’istanza di interpello è stata proposta da un consorzio di cooperative agricole la cui attività consiste nella lavorazione di prodotti agricoli conferiti dalle cooperative medesime, le quali lo ricevono a loro volta dagli agricoltori/produttori.
Tutti i soggetti interessati aderiscono obbligatoriamente ad un disciplinare tecnico contenente le istruzioni relative alla gestione della sfera agronomica e quella della difesa dei frutteti dalle malattie delle piante.
In merito a tale ultimo aspetto il consorzio ha assunto un ruolo centralizzato nell’acquisto e nella fornitura ai soci di un prodotto specifico per la cura delle piante, nello specifico feromoni, dalla collocazione dei relativi dispenser presso le consorziate alla loro gestione.
È proprio sulle operazioni inerenti all’acquisto e alla fornitura di tale prodotto che si concentra la richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle entrate.
In particolare è stato chiesto di sapere se l’acquisto da parte del Consorzio possa essere considerato inerente alla propria attività oppure debba essere considerato giuridicamente ceduto gratuitamente o assegnato al produttore. Solo nel primo caso la fattura di acquisto - emessa nei confronti del Consorzio - consentirebbe la detrazione dell’IVA e la deducibilità del costo.
La risposta dell’Agenzia delle entrate - La soluzione proposta dall’istante è nel senso di ritenere la cessione come operazione inerente allo svolgimento dell’attività consortile e non come operazione di cessione a titolo gratuito.
Ciò in quanto la cessione gratuita (o l’assegnazione) di un bene dovrebbe mettere il cessionario (o l’assegnatario) nella condizione di poter disporre liberamente del bene ceduto (o assegnato), utilizzandolo nei modi, nei tempi e per le finalità che ritiene più opportuni.
Nel caso prospettato, invece, il consorziato ha l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni del consorzio, che ha la regia esclusiva della gestione del prodotto ceduto, sia in termini di acquisizione dello stesso che di utilizzo, dovendosi peraltro assoggettare al controllo del consorzio stesso.
Sulla base delle caratteristiche dell’operazione prospettate nell’istanza di interpello l’Agenzia delle entrate ha confermato la soluzione prospettata dalla consorzio, considerando l’acquisto dei feromoni come operazione inerente all’attività e il conferimento ai consorziati come una forma di collaborazione e non una cessione a titolo gratuito.
In particolare, il trasferimento a titolo gratuito del prodotto a favore dei consorziati non presenta le caratteristiche tali da poter essere considerato alla stregua di una cessione di beni, in quanto tale negozio implicherebbe un trasferimento al cessionario del pieno potere di disporre del bene ceduto.
Nel caso prospettato, invece, non vi sono spazi di scelta alternativa per i produttori i quali, tra l’altro, non possono dissociarsi nel corso dell’esercizio, essendo loro richiesto di rispettare le direttive tecniche impartite.
L’Amministrazione finanziaria ravvisa inoltre un nesso di inerenza tra i componenti negativi relativi all’acquisto del prodotto e lo svolgimento della specifica attività dell’impresa consortile, il che non fa dubitare sulle caratteristiche dell’operazione nei termini proposti nell’interpello.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: È inerente all’attività l’acquisto di un bene se il successivo trasferimento è vincolante