L’iscritto AIRE paga le imposte in Italia se qui ha le proprie relazioni personali ed economiche

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Il cittadino italiano che, nonostante abbia la residenza all'estero, stabilisce in Italia il suo domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta, deve pagare le imposte in Italia. Per domicilio si intende la sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali, come emergenti da elementi presuntivi

L'iscritto AIRE paga le imposte in Italia se qui ha le proprie relazioni personali ed economiche

Con ormai diversi interventi in materia negli ultimi anni, la Corte di cassazione ha affermato che, ai fini delle imposte dirette, deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come emergenti da elementi presuntivi.

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L’iscrizione all’AIRE non è sufficiente di per sé a dimostrare il domicilio fuori dall’Italia

Il caso che analizziamo oggi - tratto dalla datata ma sempre attuale Ordinanza n. 8286/2022 - è stato originato dall’impugnazione in CTP di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile sul presupposto che il contribuente, pur iscritto all’AIRE, dovesse considerarsi fiscalmente residente in Italia perché sulla base dei riscontri riportati nell’atto impositivo egli risultava domiciliato in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta accertato.

Il ricorso proposto dal contribuente è stato respinto dalla CTP ma la sentenza è stata riformata dalla CTR.

A parere dei giudici di secondo grado la certificazione e la complessiva documentazione allegata dal contribuente aveva dimostrato la sua residenza estera.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 917/1986, nonché dell’art. 43 cod. civ., perché erroneamente il giudice regionale ha ritenuto che la documentazione e gli elementi prodotti dal contribuente dimostrassero la residenza estera del contribuente.

Al contempo l’Ufficio aveva fornito una serie di elementi da cui era possibile evincere l’esistenza di legami personali, familiari e professionali all’interno dello Stato, oltre alla disponibilità di una abitazione e della presenza di interessi patrimoniali.

Gli elementi che vengono valutati dal fisco in questi casi

In particolare l’Ufficio aveva valorizzato:

  • la disponibilità di un immobile preso in affitto in Italia dove il contribuente aveva fissato la sede fiscale propria e della propria famiglia;
  • la stipula di un contratto di locazione di due posti auto nella medesima città dell’immobile;
  • l’esistenza di partecipazioni a vario titolo, quali socio con e senza rappresentanza legale in alcune società aventi sede in Italia;
  • il conseguimento di redditi conseguiti in Italia e risultanti dai modelli 770 dei sostituti d’imposta.

Nel ritenere fondato il ricorso della Parte Pubblica il Collegio di legittimità ha richiamato il disposto dell’art. 2 del TUIR che, ai fini della residenza fiscale delle persone fisiche, attribuisce rilevanza all’iscrizione all’Anagrafe dei residenti, alla residenza anagrafica oppure al domicilio, secondo la definizione resa nel codice civile.

I criteri sono alternativi nel senso che la verifica di anche solo uno di essi legittima l’Amministrazione finanziaria a considerare il soggetto fiscalmente residente in Italia.

Cos’è il domicilio fiscale e come considerarlo nel caso del cittadino italiano iscritto all’AIRE

In particolare, il requisito del domicilio deve essere inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come emergenti da elementi presuntivi.

Ciò che viene valorizzato è soprattutto la presenza di elementi significativi, quali l’acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un’abitazione nella quale trascorrere diversi periodi dell’anno, e ciò a prescindere anche dall’iscrizione del soggetto nell’AIRE.

Nel caso di specie la CTR, a fronte degli elementi presuntivi allegati dall’Ufficio finanziario a sostegno della propria pretesa fiscale, aveva valorizzato i pochi elementi addotti dal contribuente, che però poi si riducevano alla sola menzione degli attestati di iscrizioni e assidua frequenza a club socio-culturali e ricreativi all’estero.

Secondo i giudici di cassazione tali elementi non godono del valore presuntivo necessario per identificare la sede principale degli affari ed interessi economici, nonché dei rapporti affettivi del contribuente all’estero.

Da qui l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate e il rinvio alla CTR in diversa composizione.

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