Qual è l'imposta di registro da corrispondere sulla costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo?
Per la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, si deve corrispondere l’imposta di registro nella misura del 15 per cento.
È considerata un “trasferimento” anche la costituzione di diritti reali di godimento.
Il chiarimento si muove in direzione opposta rispetto a quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3461/2021, secondo cui l’aliquota da applicare sarebbe stata quella del 9 per cento.
Terreno agricolo, imposta di registro al 15 per cento per la costituzione del diritto di superficie
Qual è la corretta tassazione da pagare, in relazione all’imposta di registro, nel caso di costituzione di diritto di superficie su un terreno agricolo per l’installazione di un impianto fotovoltaico?
Il quesito è stato posto dall’istante all’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la [risposta all’interpello numero 365/2023.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 365 del 3 luglio 2023
- Imposta di registro per la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.
Contrariamente a quanto previsto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3461 dell’11 febbraio 2021, l’aliquota da applicare è quella del 15 per cento e non del 9 per cento.
Il documento di prassi fornisce chiarimenti sul caso specifico, che riguarda la costituzione del diritto di realizzazione, installazione e mantenimenti di porzioni di terreno di un parco fotovoltaico.
Il diritto viene costituito per 30 anni, con possibile rinnovo per due periodi di 10 anni ciascuno.
Nel fornire chiarimenti l’Agenzia delle Entrate richiama, per prima cosa, la Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (TUR).
Al comma 1 dell’articolo 1 viene previsto quanto di seguito riportato:
“Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi [...] 9 per cento”
In merito ai terreni agricoli, invece, la disposizione prevede quanto segue:
“Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale:... 15 per cento”
La tassazione si applica quindi al trasferimento in base alla natura del bene oggetto dell’atto traslativo a titolo oneroso o di atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.
Terreno agricolo, la costituzione del diritto di superficie è assimilabile al trasferimento
Nel fornire chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare, l’Agenzia delle Entrate richiama la precedente risoluzione n. 92/2000, le cui interpretazioni sono poi state confermate dalla circolare n. 18/E del 29 maggio 2013.
Tale documento di prassi chiariva che all’interno della locuzione “trasferimento” si deve ricomprendere anche gli atti costitutivi di diritti reali di godimento.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate:
“La citata prassi, in buona sostanza, ha riconosciuto l’assimilazione del trattamento previsto, a seconda della natura del bene, tra gli atti ’’costitutivi’’ e quelli ’’traslativi’’ dei medesimi diritti.”
In merito l’Agenzia delle Entrate sottolinea che l’interpretazione è data in linea con la lettura sistematica delle norme dell’imposta di registro, in continuità con l’evoluzione della disciplina prevista per la tassazione degli atti costitutivi e traslativi relativi ai terreni agricoli.
La circolare numero 10/86, emanata a commento del testo unico dell’imposta di registro (Dpr n. 131 del 1986), ha precisato che la disposizione prima prevista dall’articolo 1-bis, che è stato soppresso, è confluita nell’articolo 1 dell’allora nuovo testo.
Il legislatore, a parere dell’Agenzia delle Entrate, non sembra operare una distinzione di trattamento sulla base della natura dell’atto, costitutivo o traslativo.
Per tali atti sono previste le stesse imposte che si applicano ai corrispondenti atti negoziali a titolo oneroso.
L’Amministrazione finanziaria sottolinea dunque che:
“non possa distinguersi, in assenza di una differente espressione di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione, ai fini dell’imposta di registro, tra atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari.”
Oltre all’imposta di registro dovranno essere corrisposte l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro per ognuna.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di registro sul diritto di superficie