Imposta di registro, alla transazione tra eredi e terzo si applica la tassazione con aliquota al 3 per cento. I chiarimenti arrivano dalla risposta all'interpello numero 390 del 7 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate.
Imposta di registro, la tassazione che deve essere applicata alla transazione tra eredi e terzo è quella con aliquota proporzionale al 3 per cento.
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 390 del 7 giugno 2021.
L’oggetto del documento di prassi è una transazione tra due eredi e un terzo cointestatario fittizio dei beni del defunto, in cui quest’ultimo si impegna a pagare agli eredi la somma corrispondente alla sua quota di patrimonio.
Nel fornire i chiarimenti l’Agenzia delle Entrate si esprime in modo diverso rispetto alla soluzione proposta dall’istante.
Imposta di registro, la tassazione sulla transazione tra eredi e terzo ha aliquota al 3 per cento
L’imposta di registro sulla transizione tra eredi e terzo deve applicare l’aliquota proporzionale al 3 per cento.
A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 390 del 7 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 390 del 7 giugno 2021
- Tassazione di un atto di transazione tra eredi e terzo.
Come di consueto, lo spunto nasce da un caso concreto presentato dall’istante. Nello specifico un terzo cointestatario fittizio del patrimonio del defunto, tramite una scrittura privata non autenticata stipulata con gli eredi, rinuncia a far valere la quota di un terzo intestata a sé stesso e si impegna a pagare agli eredi l’importo corrispondente a tale fittizia.
Prima di fornire i chiarimenti necessari, l’Agenzia delle Entrate procede alla classificazione della fattispecie.
In base al parere dell’Amministrazione finanziaria si è in presenza di una transazione tra eredi e terzo, così come indicata nell’articolo 1965 del codice civile.
L’articolo in questione prevede stabilisce quanto segue:
“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.”
L’atto rientra tra quelli di natura transattiva, per evitare una lite attuale o potenziale.
A regolare tali atti è l’articolo 29 del TUR, che prevede che:
“per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa”
Dal momento che nell’accordo in questione non è previsto un obbligo di pagamento a carico del terzo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che si debba applicare l’imposta proporzionale di registro con l’aliquota del 3 per cento.
Tale aliquota è infatti prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall’articolo 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.
Imposta di registro, tassazione al 3 per cento: i chiarimenti sulla soluzione proposta dall’istante
Dopo aver chiarito qual è la corretta tassazione da applicare nel caso di una transazione tra eredi e terzo, l’Amministrazione finanziaria spiega anche perché la soluzione proposta si discosta da quella suggerita dall’istante.
Il soggetto aveva indicato come imposta da corrispondere l’imposta di registro ma non quella di successione.
Tuttavia l’aliquota indicata dall’istante è quella dell’1 per cento che si applica agli atti di natura dichiarativa.
I dubbi del soggetto erano legati soprattutto alle precisazioni della Corte di Cassazione con ordinanza del 17 gennaio 2019, n. 1141.
In merito all’ordinanza richiamata, l’Agenzia delle Entrate spiega che le precisazioni della Corte si riferiscono ad una diversa fattispecie di successione testamentaria.
I chiarimenti, infatti, riguardano gli accordi tra erede e legatario, per reintegrare i diritti del legittimario leso.
Per l’Amministrazione finanziaria la soluzione proposta non è quindi condivisibile.
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