Imposta di bollo, dovuta su perizia asseverata e allegati nell'ambito di una rendicontazione delle spese per un bando regionale. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 461 del 9 ottobre 2020.

La perizia asseverata e i relativi allegati da produrre per la rendicontazione delle spese nell’ambito di un bando regionale sono soggetti a imposta di bollo. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 461 del 9 ottobre 2020.
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da seguire arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è una società che opera a supporto della Regione e degli enti dipendenti nel quadro delle politiche di programmazione regionale e ha come oggetto sociale la gestione e il controllo di fondi e l’istruttoria per la concessione di finanziamenti, contributi, agevolazioni regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 461 del 9 ottobre 2020
- Imposta di bollo su perizia asseverata e allegati.
Imposta di bollo su perizia asseverata e allegati per la rendicontazione delle spese
Perché le somme previste dai bandi possano essere erogate, il beneficiario deve trasmettere alla società una documentazione che riguarda il pagamento delle spese sostenute in linea con le specifiche regole previste.
All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare se è necessario versare l’imposta di bollo per la perizia asseverata (Rapporto di certificazione) e per i documenti correlati, come la check list e il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate, che costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore, utili per la rendicontazione.
Con la risposta all’interpello numero 461 del 9 ottobre 2020, arriva la conferma dell’Amministrazione finanziaria:
“Il rapporto di certificazione - che rappresenta la documentazione di rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, verificata e certificata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una attestazione rilasciata in forma asseverata - rientra tra gli “altri lavori contabili dei (...) professionisti in genere”, e pertanto, è soggetto all’imposta di bollo ai sensi di quanto previsto nel richiamato articolo 28”.
Stessa regola vale per gli allegati, check list e prospetto riepilogativo delle spese rendicontate.
Imposta di bollo e perizia asseverata: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate in primo luogo specifica che l’articolo 14 della legge regionale numero 71 del 2017 prevede che la verifica dei requisiti di accesso a un bando regionale possa essere effettuata tramite un’attestazione e una relazione tecnica, rilasciate in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.
Necessaria una precisazione: la perizia asseverata è una semplice scrittura che contiene delle dichiarazioni, la perizia giurata è un atto pubblico.
La prima viene resa dal professionista abilitato, che fa “ritenere sufficienti le dichiarazioni rese con certezza dal tecnico e di cui egli assume la responsabilità, a prescindere dalla formalità del giuramento”.
Per verificare se è necessario o meno versare l’imposta di bollo per la perizia asseverata si deve prendere come riferimento l’articolo 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.
Il testo specifica che l’applicazione è prevista per i “Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere”.
La norma, quindi, definisce un perimetro ampio che include i documenti predisposti, attestati e definiti da “professionisti in genere”, vale a dire da soggetti abilitati allo svolgimento di determinate attività professionali e portatori di specifiche conoscenze tecniche.
In questo quadro va inserito il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: il rapporto di certificazione e gli allegati documenti contabili, check list e prospetto riepilogativo delle spese rendicontate, sono il risultato di un’analisi tecnica riferita a una particolare situazione, redatta da un consulente esperto in una determinata disciplina e rientrano quindi nel campo di applicazione dell’imposta di bollo definito dall’articolo 28.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rendicontazione spese, imposta di bollo su perizia asseverata e allegati