L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle spese riaddebitate al cliente, sostenute da un agenzia per le pratiche auto di immatricolazione. Non si applica l'esenzione di bollo. Se le fatture riguardano operazioni non soggette a IVA, si deve pagare l'imposta dovuta, per importi pari o superiori a 77,47 euro
Le spese riaddebitate al cliente, sostenute attraverso un agenzia per le pratiche auto di immatricolazione, possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo?
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’imposta nella risposta all’interpello numero 328 del 15 maggio 2023.
L’esenzione dall’imposta di bollo è prevista per gli atti di soggetti che per legge svolgono attività relative alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie.
L’agevolazione non si applica nel caso di riaddebito in fattura di spese sostenute in nome e per conto del cliente.
Sei i pagamenti riguardano operazioni assoggettate a IVA, l’imposta di bollo non è dovuta. Per le operazioni non soggette a IVA si dovrà pagare se le somme sono di importi pari o superiori a 77,47 euro.
Imposta di bollo immatricolazioni, si applica alle operazioni non soggette a IVA oltre 77,47 euro
Con la risposta all’interpello numero 328 del 15 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di bollo alle spese sostenute da un’agenzia per le pratiche auto di immatricolazione, poi riaddebitate al cliente.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 328 del 15 maggio 2023
- Imposta di bollo sui costi di immatricolazione di veicoli addebitati in fattura.
Lo spunto nasce dall’istante, una concessionaria di autoveicoli e veicoli commerciali che si avvale di agenzie esterne per le pratiche automobilistiche.
L’istante intende sapere qual è la corretta tassazione da applicare agli importi.
L’Agenzia delle Entrate richiama, innanzitutto, il quadro normativo di riferimento.
A disciplinare l’imposta di bollo è il DPR 26 ottobre 1972, numero 642, che stabilisce quali sono gli atti, i documenti e i registri per cui deve essere versata l’imposta di bollo.
La nota 2 dell’articolo 13 del decreto citato chiarisce che l’imposta non deve essere pagata nel caso di importi fino a 77,47 euro.
È prevista l’esenzione dall’imposta nel caso di atti e documenti indicati nella tabella B, annessa al decreto in questione, in particolare per le somme che riguardano operazioni assoggettate a imposta sul valore aggiunto.
In merito, la risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E specifica che l’esenzione si applica solo nel caso di fatture relative a corrispettivi assoggetti a IVA.
Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, a patto che siano regolarmente documentate, non concorrono a formare la base imponibile IVA.
La risoluzione numero 363527 del 3 gennaio 1979 ha inoltre precisato che le somme pagate:
“dalle agenzie di consulenza automobilistica e successivamente addebitate in fattura nei confronti del committente assumono carattere obiettivo di anticipazione in nome e per conto della controparte, [...], a nulla influendo la circostanza che, a seconda dei casi, l’incarico sia affidato dall’acquirente o dal venditore del veicolo.”
Deve, in questo caso:
- essere prodotta apposita documentazione;
- le spese devono essere costituite da diritti agli uffici che risultano da apposita specifica di liquidazione effettuata nel modello intestato al cliente.
Imposta di bollo immatricolazioni, la corretta tassazione da applicare
Nel fornire i chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare, l’Agenzia delle Entrate spiega che l’articolo 5 della tabella B allegata al DPR n. 642 del 1972 riguarda esclusivamente specifici atti.
In particolare quelli:
“relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.”
L’esenzione si applica quindi solo agli atti di soggetti che per legge svolgono attività relative alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie. Un esempio di tali soggetti è il notaio che anticipa le somme per un cliente.
Non si può, quindi, applicare l’esenzione dall’imposta di bollo nei casi di mero riaddebito in fattura di spese sostenute in nome e per conto del cliente.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate spiega che:
- se le fatture sono relative al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA, l’imposta di bollo non è dovuta;
- se le fatture si riferiscono al pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA, sia di somme non soggette all’imposta sul valore aggiunto, si applica l’imposta di bollo.
Rimane valida anche la regola generale per l’applicazione dell’imposta: se le somme non assoggette a IVA sono inferiori a 77,47 euro, tale imposta non è dovuta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di bollo immatricolazioni, si applica alle operazioni non soggette a IVA oltre 77,47 euro