Green pass sui luoghi di lavoro: per ANMA nessun giudizio di idoneità lavorativa dal medico competente

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Green pass sui luoghi di lavoro: nessun ruolo è da attribuire al medico competente. La certificazione verde, come la vaccinazione, non possono essere alla base di un giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione lavorativa. I chiarimenti dell'ANMA nella nota del 3 settembre 2021.

Green pass sui luoghi di lavoro: per ANMA nessun giudizio di idoneità lavorativa dal medico competente

Green pass sui luoghi di lavoro: con la certificazione verde “il medico competente non solo non può, ma addirittura non deve avere a che fare, né trattando dati né tantomeno emettendo giudizi di idoneità/inidoneità”.

Lo ha messo nero su bianco l’ANMA, l’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti, nella nota diffusa lo sorso 3 settembre 2021 chiamando fuori i rappresentanti della categoria da qualsiasi questione inerente all’obbligo vaccinale o all’utilizzo della certificazione verde in azienda.

Al medico competente, ha chiarito l’Associazione, non è attribuito nessuna funzione amministrativa di controllo o monitoraggio, tanto meno nei contesti lavorativi in cui non vige nessuna imposizione, e questa figura non può men che mai esprimersi sul collegamento tra Green Pass ed idoneità lavorativa.

Una posizione che prende le distanze dalle diverse interpretazioni, una fra tutte quella ufficiale dell’Autorità Garante della Privacy, che al contrario vogliono il medico competente come trait d’union con il datore di lavoro che deve attuare, sul piano organizzativo, le eventuali misure da lui indicate. Anche nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità per assenza di vaccinazione.

Green pass sui luoghi di lavoro: nessun giudizio di idoneità lavorativa dal medico competente

Con la nota del 3 settembre l’ANMA arriva in difesa dei propri rappresentati i quali, da quanto l’Associazione stessa riferisce, sono stati sommersi da una serie di richieste ritenute “improprie”, specie nei settori lavorativi in cui non esiste nessun obbligo vaccinale.

ANMA - nota del 3 settembre 2021
CERTIFICAZIONE VERDE E MEDICO COMPETENTE: NON POSSUMUS

Premesso che il vaccino obbligatorio risulta oggi in vigore soltanto nel comparto sanitario (art. 4 del DL n.44/2021), i medici competenti operanti nell’ambito privato non devono, e non possono, valutare se la vaccinazione è da considerarsi un requisito di idoneità lavorativa o meno.

Questa è la linea di condotta a cui la categoria si vuole adeguare in base alla lettura della normativa sulla vaccinazione e sul Green pass sui luoghi di lavoro che, secondo questo orientamento, non devono e non possono essere considerate quali misure di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08.

(...) nell’eventuale formulazione di un giudizio di inidoneità può considerare solo gli aspetti relativi alla tutela della salute del lavoratore e non quelli inerenti gli aspetti di sanità pubblica tutelata dal D.L. 44/2021 e del resto la vaccinazione costituisce un prerequisito”.

Si legge, infatti, nella nota della Regione Piemonte del 1° luglio 2021 richiamata dall’ANMA a sostegno della posizione assunta.

Una precisazione che, del resto, appare ancor più necessaria se si pensa che solo due mesi fa, in tema di vaccinazione dei lavoratori e trattamento dei dati personali, l’Autorità Garante per la Privacy sembrava essere di tutt’altro avviso.

(...) il medico che nell’ambito della sorveglianza sanitaria venga a conoscenza di dati relativi alla avvenuta o meno vaccinazione dei dipendenti può, considerata la specificità del contesto lavorativo, delle condizioni cliniche del singolo lavoratore nonché delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito alla efficacia e affidabilità medico-scientifica del vaccino, valutare ’se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica’ del singolo lavoratore”.

Si leggeva nel provvedimento dell’Autorità del 22 luglio 2021.

A detta della stessa ANMA, però, anche il Garante ha oramai abbracciato l’interpretazione che esclude il medico competente dalla valutazione sull’idoneità lavorativa legata alla vaccinazione anti Covid. Un cambio di rotta a cui, però, non si sono ancore adeguate le ultime Faq sull’argomento pubblicate sul sito istituzionale dove risulta ancora la possibilità, per il medico del lavoro di valutare, caso per caso, se le condizioni di salute del lavoratore lo rendono idoneo alla mansione assegnata.

Green pass sui luoghi di lavoro: il medico competente non ha nessun ruolo di controllo

Anche per quanto riguarda invece la certificazione verde, il cosiddetto Green pass, i medici chiariscono la loro estraneità assoluta a tutto il processo, dal rilascio ai controlli.

Per ora il vincolo coinvolge solo i lavoratori del settore scolastico e i lavoratori impiegati presso le strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie (RSA) obbligati, per le caratteristiche specifiche della prestazione a possedere il pass per accedere ai luoghi di lavoro in forza del Decreto Legge numero 122 del 10 settembre 2021.

L’obbligo di esibizione del certificato verde, si ricorda, è del tutto diverso da quello di vaccinazione per il settore sanitario. Il Green pass non è altro che un documento che attesta un dato di fatto: la vaccinazione, il tampone negativo o l’avvenuta guarigione.

Anche in questo caso la normativa non fa alcun riferimento al medico competente che non assume nessun ruolo in tutta la procedura e, secondo quanto riferito dall’ANMA, non può in alcun modo giudicare idoneo o inidoneo al lavoro un lavoratore.

Anzi, qualora il professionista si esprimesse sulla inidoneità per mancanza di certificazione verde o di vaccinazione, il lavoratore interessato potrebbe legittimamente adire un giudice e, a detta dell’associazione, risultare vittorioso in giudizio e ottenere un risarcimento.

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