La tutela INAIL per infortuni e malattia dal 1° gennaio 2024 è estesa a giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti. A dicembre termina il periodo transitorio per il trasferimento dall'INPGI. Nella circolare dell'Istituto il riepilogo di tutte le istruzioni e gli obblighi per l'assicurazione
Termina a fine dicembre il periodo transitorio per la gestione degli infortuni e delle malattie professionali di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti.
Dal 1° gennaio 2024 si passa alla tutela prevista dal regime assicurativo ordinario INAIL stabilito per tutti i lavoratori dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per gli infortuni tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la vecchia normativa regolamentare dell’INPGI.
Tutti i dettagli sulla tutela assicurativa, sugli obblighi dei datori di lavoro e sui premi sono stati forniti dall’INAIL nella circolare del 6 dicembre.
Giornalisti: dal 2024 a regime la tutela assicurativa INAIL per infortuni e malattia, istruzioni e obblighi
L’INAIL con la circolare n. 53, pubblicata il 6 dicembre 2023, fornisce un riepilogo delle istruzioni e degli obblighi in capo ai datori di lavoro in merito all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti.
Il 31 dicembre, infatti, si conclude la fase di gestione transitoria dell’assicurazione in favore dei titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Si ricorda, infatti, che la Legge di Bilancio 2022 ha previsto il trasferimento di tutte le funzioni previdenziali e assicurative dell’INPGI all’INPS e all’INAIL, un processo avviato nel luglio 2022.
Dal 1° gennaio 2024, dunque, i lavoratori e le lavoratrici in questione possono beneficiare della tutela prevista dal regime assicurativo ordinario INAIL stabilito per tutti i lavoratori dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Sono esclusi dall’assicurazione INAIL i giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per loro le funzioni e le prestazioni previdenziali e assicurative sono attuate dall’INPGI.
Per gli infortuni avvenuti tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, invece, continua ad applicarsi la vecchia normativa INPGI, la quale, ricorda l’Istituto, prevede anche un termine di prescrizione di due anni entro cui è possibile presentare la denuncia di infortunio.
Tutela assicurativa INAIL per i giornalisti: infortuni coperti e prestazioni erogate
Come detto, per gli infortuni e le malattie di giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, dal 1° gennaio si applica la tutela INAIL. Questa comprende:
- gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (tranne che per il rischio elettivo);
- gli infortuni in itinere (andata e ritorno da casa al luogo di lavoro).
L’assicurazione INAIL comprende anche le malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle attività lavorative svolte. Nel documento, poi, l’Istituto illustra le principali prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative erogate in caso di infortunio e malattia:
- prestazioni economiche:
- indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
- indennizzo del danno biologico in capitale;
- rendita ai superstiti;
- assegno una tantum in caso di morte;
- assegno per l’assistenza personale continuativa;
- rimborso spese per farmaci;
- rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici.
- prestazioni sanitarie e socio-sanitarie:
- prime cure ambulatoriali;
- cure integrative riabilitative;
- assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili;
- accertamenti medico-legali; prestazioni riabilitative;
- interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione;
- dispositivi e interventi per il recupero dell’autonomia.
- prestazioni integrative:
- assegno di incollocabilità;
- erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi.
Le prestazioni si possono ottenere entro i tre anni dal giorno dell’infortunio o della malattia.
Assicurazione INAIL giornalisti: gli obblighi per i datori di lavoro
Nel riepilogare gli obblighi in capo ai soggetti assicuranti in caso di infortunio e di malattia professionale, l’INAIL ricorda che il medico che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è tenuto a rilasciare il certificato di infortunio.
Il datore di lavoro, inoltre, ha l’obbligo di denunciare gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni e le malattie professionali, indipendentemente dalle valutazioni sulla possibile indennizzabilità.
Questa denuncia va presentata con l’apposito servizio online “Denuncia/comunicazione di infortunio” entro 2 giorni da quando ne viene a conoscenza. In caso di morte, o pericolo di morte, va inviata entro 24 ore dall’evento.
Il lavoratore dal canto suo è tenuto a informare immediatamente il datore di lavoro riguardo qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, pena la perdita del diritto all’indennizzo nel tempo precedente la denuncia.
In caso di malattia la denuncia va trasmessa tramite il servizio online “Denuncia di malattia professionale” entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore l’ha comunicata al datore di lavoro (deve farlo entro 15 giorni dalla sua manifestazione).
“La tutela INAIL prevede, infatti, a differenza del regime assicurativo INPGI, il diritto degli infortunati e tecnopatici alle prestazioni di natura economica e socio-sanitaria, come per esempio l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta erogata dal quarto giorno successivo alla data dell’evento lesivo fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, ossia fino alla guarigione clinica della lesione, che prescindono dall’esistenza di postumi invalidanti.”
In caso di omessa, tardiva e incompleta denuncia da parte del datore di lavoro si applicano sanzioni amministrative pecuniarie.
Tutela infortunio e malattia per i giornalisti: premi assicurativi
Il datore di lavoro, inoltre, deve denunciare all’INAIL anche tutti gli elementi necessari per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Chi al 1° gennaio 2024 ha in corso rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica e non risulta titolare di codici ditta e posizioni assicurative attive deve presentare la denuncia di iscrizione, con l’apposito servizio online “Denuncia di iscrizione”. La scadenza è fissata al 2 gennaio dato che il primo è un giorno festivo.
I titolari di posizioni assicurative attive, invece, se nella posizione assicurativa non è presente la voce di rischio a cui è ricondotta l’attività di giornalismo, devono presentare la denuncia di variazione, con il servizio online “Denuncia di variazione ditta” entro il 30 gennaio.
Nella denuncia di variazione il datore di lavoro deve indicare le retribuzioni che presume di corrispondere nel 2024 e nel 2025.
Infine, chi ha già una posizione assicurativa attiva in cui è presente anche la voce di tariffa in questione, dovrà versare i premi assicurativi dovuti per il 2024 con l’autoliquidazione 2024/2025, da presentare entro il 28 febbraio 2025.
Il premio per l’assicurazione obbligatoria è calcolato in base al tasso di tariffa relativo all’attività assicurata, classificabile alla voce di tariffa “0722”, quella relativa all’attività d’ufficio.
La determinazione e il versamento del premio infortuni e malattie professionali è effettuata direttamente dal datore di lavoro con l’autoliquidazione annuale dei premi.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INAIL n. 53/2023.
- INAIL - Circolare n. 53 del 6 dicembre 2023
- Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. Estensione della tutela assicurativa Inail dal 1° gennaio 2024.
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