Gestione separata INPS: le aliquote contributive 2019, i valori di massimale e minimale del reddito, la ripartizione dell'onere contributivo per professionisti e collaboratori nella circolare numero 19 del 6 febbraio 2019.
Gestione separata INPS: aliquote contributive 2019, massimale e minimale del reddito per professionisti e collaboratori. I valori stabiliti per quest’anno nella circolare numero 19 del 6 febbraio 2019.
L’aliquota contributiva per i collaboratori è pari al 34,23%, mentre quella dei professionisti al 25,72%. Il calcolo dei contributi dovrà tuttavia essere effettuato con aliquote differenti se si tratta di iscritti alla gestione separata che non pagano il contributo per la Dis Coll o che sono già pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza.
Nelle righe che seguono approfondiremo tutti i dettagli contenuti nella circolare INPS pubblicata il 6 febbraio 2019, riportando la tabella con le aliquote dei contributi dovuti per l’anno in corso.
Nel caso delle aziende committenti, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e il modello F24 EP per le Amministrazioni pubbliche.
I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, devono provvedere in prima persona al versamento dei contributi che deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, rispettando le scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Gestione separata INPS: la tabella delle aliquote contributive 2019
Sulla base dei valori indicati nella circolare numero 19 del 6 febbraio 2019, riportiamo di seguito le tabelle riepilogative per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2019, specificando anche le aliquote aggiuntive.
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Liberi professionisti | Aliquote |
---|---|
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Nel testo della circolare si specificano anche le regole da seguire per i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019, a cui si applica il cosiddetto principio di cassa allargato:
Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2018 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll; 34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota Dis-Coll).
Gestione separata INPS: aliquote contributive per collaboratori e professionisti
Come si legge nella circolare numero 19 del 6 febbraio 2019, la legge numero 92 del 28 giugno 2012, all’articolo 2, comma 57, stabilisce che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, dall’anno 2018 l’aliquota contributiva e di computo è pari al 33%.
Sono in vigore inoltre le seguenti aliquote pari a:
- 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’articolo 1, comma 788, della legge finanziaria del 2007;
- 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006;
- 0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda i professionisti, la legge numero 232 dell’11 dicembre 2016, al’articolo 1, comma 165, ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al 25%.
Nessuna modifica sull’ulteriore aliquota contributiva dello 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale , e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, secondo le modifiche apportate dalla legge di stabilità del 2014, l’aliquota per il 2019, è confermata al 24% sia per i collaboratori e figure assimilate che per i liberi professionisti.
- INPS - Circolare numero 19 del 6 febbraio 2019
- Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2019.
Gestione separata INPS: massimale e minimale 2019
Il testo della circolare che stabilisce le aliquote contributive riporta anche i valori relativi al massimale e al minimale per l’anno 2019.
Il massimale di reddito previsto per quest’anno è pari a 102.543,00 euro. Le aliquote per il 2019 si applicano, secondo le percentuali indicate nelle tabelle, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale stabilito.
Il minimale di reddito, invece, è pari a 15.878,00 euro. Gli iscritti per i quali si applica l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno per un valore pari a 3.810,72 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari agli importi che riportiamo in tabella.
Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
---|---|---|
€ 15.878,00 | 24% | € 3.810,72 |
€ 15.878,00 | 25,72% | € 4.083,82 (IVS € 3.969,5) |
€ 15.878,00 | 33,72% | € 5.354,06 (IVS € 5.239,74) |
€ 15.878,00 | 34,23% | € 5.435,04 (IVS € 5.239,74) |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Gestione separata INPS: le aliquote contributive 2019