L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i fringe benefit assegnati ai dipendenti tramite una carta di debito nominativa esentano il sostituto di imposta dall'applicare la ritenuta a titolo di acconto all'importo erogato
Chiarimenti sui fringe benefit: l’esenzione dall’applicazione delle ritenute è valida anche se i bonus ai dipendenti sono erogati sotto forma di carta di debito nominativa.
Questo quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 5 del 15 gennaio 2025.
Si ricorda che l’esenzione è possibile solo a condizione che il valore dei fringe benefit assegnati non superi le soglie previste dalla legge.
Fringe benefit: esenzione dalla ritenuta a titolo di acconto per carte di debito nominative
Con la risposta n. 5 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di fringe benefit.
Nello specifico, viene analizzato il caso di una società che vuole adottare un piano di welfare aziendale che preveda l’erogazione di fringe benefit tramite una carta di debito nominativa.
Il bonus verrebbe assegnato ai dipendenti da un provider informatico, designato dalla società come gestore del servizio.
In particolare, l’AdE spiega che per le somme erogate come bonus ai dipendenti si applica l’esenzione dall’applicazione della ritenuta a titolo di acconto anche per quelle assegnate sotto forma di carte di debito nominative.
Gli importi contenuti all’interno di queste ultime non concorrono a formare la base imponibile ai fini del calcolo del reddito da lavoro dipendente, come stabilito dal comma 2, articolo 51 del TUIR purché non superino un determinato valore.
Questo è stabilito dal comma 16, articolo 1 della Legge di Bilancio 2024, il quale prevede che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare reddito da lavoro dipendente se complessivamente il loro importo non è superiore a 1.000 euro annui.
La soglia si innalza a 2.000 euro annui nel caso di dipendenti con figli a carico.
Fringe benefit: si possono assegnare anche come voucher cumulativi, ma a determinate condizioni
Proseguendo nell’esame dell’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che , come stabilito dal comma 3-bis, articolo 51 del TUIR, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire attraverso documenti di legittimazione, cartacei o elettronici, che riportino un valore nominale.
Tra questi rientrano anche le carte di debito nominative, assimilabili ai voucher, alle quali si applicano le condizioni previste dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 25 marzo 2016, ovvero:
- non possono essere utilizzate da persona diversa dal titolare;
- non possono essere monetizzate o cedute a terzi;
- devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del lavoratore.
Richiamando poi quanto chiarito nella circolare n. 28/2016, l’Agenzia delle Entrate ricorda che i voucher non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e, quindi, non sono integrabili.
Inoltre, questi non possono rappresentare più prestazioni, opere o servizi di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR.
Infine, in deroga al principio in base al quale i voucher devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, il comma 2 dell’articolo 6 del decreto prevede che i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo dei benefit non superi la soglia di 1.000 euro o di 2.000 per i dipendenti con figli a carico.
Ciò significa che una carta di debito nominativa è un voucher cumulativo e può quindi rappresentare una pluralità di beni e servizi nel rispetto dei limiti relativi ai valori sopracitati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fringe benefit: esenzione dalla ritenuta d’acconto per carte di debito nominative