Formazione sicurezza sul lavoro e salute, con la FAQ del 4 maggio 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dà indicazioni sull'obbligo di aggiornamento: durante l'emergenza coronavirus la mancata effettuazione della formazione non preclude l'attività lavorativa ma deve essere recuperata subito dopo.
Formazione sicurezza sul lavoro e salute, sull’obbligo di aggiornamento sono arrivate le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A renderle note sono le FAQ del 4 maggio 2020 che danno istruzioni su come comportarsi durante il periodo dell’emergenza coronavirus.
In linea con quanto previsto dal decreto Cura Italia, la mancata effettuazione della formazione non preclude l’attività lavorativa.
Resta fermo però l’obbligo di recuperare gli incontri di aggiornamento nel periodo successivo alla situazione emergenziale.
Formazione sicurezza sul lavoro e salute: l’obbligo di aggiornamento durante l’emergenza coronavirus
Sull’obbligo di formazione sulla sicurezza sul lavoro e sulla salute arrivano le FAQ del 4 maggio 2020.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni su come comportarsi per adempiere all’obbligo di aggiornamento.
Sulla base dell’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, ovvero il decreto Cura Italia, il Ministero chiarisce che:
“la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa.”
Resta comunque ferma l’obbligatorietà di completare tale aggiornamento della formazione nel periodo immediatamente successivo all’emergenza coronavirus.
La sicurezza sul lavoro è infatti “La condizione di far svolgere a tutti coloro che lavorano, la propria attività lavorativa in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali” e l’obbligo della regolamentazione è stabilito nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero il Decreto Legislativo numero 81 del 09 aprile 2008.
Formazione sicurezza sul lavoro e salute, l’aggiornamento obbligatorio attraverso le videoconferenze
Durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali apre la strada alla possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza per garantire l’obbligo di aggiornamento della formazione sulla sicurezza sul lavoro e sul tema della salute.
Come si legge ancora nelle FAQ del 4 maggio 2020:
“al fine di contemperare l’esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona.”
L’unica modalità ammissibile è, tuttavia, quella sincrona, che garantisce ai docenti la verifica delle presenze dei soggetti da formare.
Inoltre tale modalità permette l’interazione tra il personale da formare e i docenti.
Restano ovviamente escluse le parti pratiche dei corsi, che sono incompatibili con la modalità online.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Formazione sicurezza sul lavoro: le FAQ sull’aggiornamento durante il coronavirus