Forfettari con dipendenti con obbligo di ritenuta: la novità è ufficiale con l'approvazione della legge di conversione del Decreto Crescita e si applica in modalità retroattiva dal 1° gennaio 2019.
Datori di lavoro forfettari con obbligo di ritenuta sulle somme erogate ai dipendenti.
È con la conversione in legge del Decreto Crescita che diventa ufficiale l’obbligo di applicare la ritenuta Irpef sulle somme erogate dai forfettari che rivestono la qualifica di datore di lavoro.
La novità contenuta nell’articolo 6 del Decreto Crescita ha effetto retroattivo e ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2019.
I datori di lavoro forfettari sono obbligati a versare le ritenute dei mesi precedenti non applicate sui redditi corrisposti ai propri dipendenti a partire dal mese di gennaio. Ci saranno tre mesi di tempo, e le somme pregresse dovranno essere recuperate in tre rate mensili di pari importi.
È questo quanto prevede il testo del DL Crescita, che introduce importanti novità fiscali per imprese e famiglie.
In molti casi si tratta di correttivi a misure previste dalla Legge di Bilancio 2019, così come nel caso delle ritenute per lavoro dipendente obbligatorie per i titolari di partita IVA in regime forfettario, ma non solo.
È prevista una profonda revisione alla mini-Ires - ritenuta di difficile applicazione - così come una proroga del super ammortamento per gli investimenti in beni strumentali.
La novità per i datori di lavoro forfettari coinvolge direttamente anche i loro dipendenti e l’applicazione delle ritenute pregresse è effettuata mediante una decurtazione degli stipendi, a rate, sulle somme corrisposte dal 1° gennaio 2019 fino alla data di entrata in vigore del DL Crescita.
Forfettari: ritenute lavoro dipendente obbligatorie
È il Decreto Crescita a introdurre l’obbligo di ritenuta anche per i datori di lavoro in regime forfettario, misura ritenuta necessaria a seguito dell’abolizione del limite di 5.000 euro relativo alle spese sostenute per l’impiego di lavoratori.
L’articolo 6 del provvedimento modifica quanto previsto dall’articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, stabilendo che l’esonero dall’applicazione delle ritenute alla fonte non si applica per quelle previste dall’articolo 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, ovvero per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati.
In deroga a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente, l’efficacia della norma che introduce l’obbligatorietà delle ritenute per lavoro dipendente per i forfettari è retroattiva e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Ai datori di lavoro forfettari vengono estesi gli obblighi previsti per i sostituti d’imposta. L’importo delle ritenute pregresse è trattenuto a valere sulle retribuzioni corrisposte dal terzo mese successivo dalla data di entrata in vigore del Decreto Crescita.
Il recupero avviene in tre rate di pari importo, in modo tale da rendere economicamente più sostenibile per il lavoratore l’impatto della novità. Lo stesso obbligo di ritenuta si applica anche ai titolari di partita IVA che, a partire dal 1° gennaio 2019 - in caso di superamento del limite di 65.000 euro per la permanenza nel regime forfettario - applicano l’imposta sostitutiva del 20%.
Ritenute Irpef sugli stipendi già versati, forfettari sostituti alla cassa in due tempi
L’obbligo di ritenuta per i forfettari si applica con decorrenza immediata e fa da spartiacque la data di entrata in vigore del testo del Decreto Crescita, il 1° maggio 2019.
Il versamento Irpef da parte del datore di lavoro deve essere effettuato seguendo le scadenze ordinarie previste per la generalità dei sostituti d’imposta, ovvero entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
Sebbene le ritenute obbligatorie anche per i lavoratori dipendenti dei forfettari hanno come effetto iniziale quello di una riduzione degli stipendi erogati, si tratta di un correttivo ritenuto fondamentale da molti e dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Così come indicato anche nella relazione illustrativa che accompagnava la prima stesura del testo del Decreto Legge, la disposizione semplifica per i lavoratori interessati la gestione degli adempimenti fiscali, evitando per gli stessi l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare Irpef e relative addizionali comunali e regionali.
Un nuovo obbligo che impatta relativamente sui datori di lavoro forfettari, tenuto conto che già oggi è previsto l’obbligo di assolvere agli adempimenti previdenziali, liquidando mensilmente i contributi a proprio carico e quelli trattenuti al lavoratore versando gli stessi tramite modello F24 e presentando tutte le comunicazioni INPS ed INAIL obbligatorie.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Forfettari: ritenute lavoro dipendente obbligatorie