Frodi IVA: se la società venditrice è priva di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione oggetto della fattura, è ragionevole presumere la mancanza di buona fede da parte dell'acquirente. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 7694 del 6 aprile 2020.
In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, se la società venditrice è priva di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata, tale da configurarsi come una cartiera, è ragionevole presumere la mancanza di buona fede da parte dell’acquirente, su cui grava l’onere di provare di non essere stato a conoscenza della sostanziale inesistenza del fatturante. Questo il contenuto dell’Ordinanza numero 7694/2020 della Corte di Cassazione.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 7694 del 6 aprile 2020
- Frodi IVA: se chi emette fattura è una cartiera il cessionario non poteva non sapere. A stabilirlo è la Corte di cassazione con l’Ordinanza numero 7694 del 6 aprile 2020.
La sentenza – La controversia segue al ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento, con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa e recuperato a tassazione costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti in relazione ad acquisti di due autovetture.
Sul punto il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso. La CTR ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio rilevando che, seppur le contestazioni mosse dai verificatori fossero fondate, l’operazione non poteva essere soggettivamente inesistente stante la correttezza di tutta la documentazione contabile esibita dal contribuente in merito all’acquisto delle autovetture.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione lamentando violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/72, in quanto il giudice di appello aveva posto l’attenzione solo sulla regolarità della documentazione acquisita, senza valutare le circostanze, trasfuse nel PVC, che rendevano evidente l’inesistenza della società. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo la e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Il Collegio di legittimità ha ribadito il principio per cui “in tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili”.
L’onere a carico del contribuente, però, non si può limitare all’esibizione della fattura o alla dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
Al contempo, al fine di tutelare la buona fede del contribuente, la Corte ha affermato che l’amministrazione finanziaria, che contesti il diritto a portare in detrazione l’IVA pagata su fatture soggettivamente inesistenti deve provare che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, “sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei ad avvalorare un tale sospetto ed a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”.
Una volta assolto tale onere probatorio, è il contribuente a dover fornire idonea prova contraria.
Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se l’Ufficio finanziario prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata (è, cioè, una cartiera), costituendo ciò, di per sé, elemento sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario. In tal caso, sarà poi il contribuente a dover provare di non essere stato a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma un soggetto terzo.
Nel caso di specie il giudice di merito non ha dato corretta attuazione ai summenzionati principi perché, a fronte delle contestazioni riportate nel PVC, da cui emergeva che la società venditrice delle autovetture era priva di una struttura di vendita, la CTR aveva svolto generiche considerazioni in ordine all’elemento poco significativo della regolarità della documentazione contabile.
Diversamene avrebbe dovuto valutare se gli elementi indiziari, singolarmente e globalmente considerati, convergevano alla dimostrazione della inesistenza soggettiva delle operazioni contestate alla contribuente.
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