Fondo Nuove Competenze: arrivano nuovi chiarimenti sulla scadenza per la realizzazione del percorso formativo, a cui si lega anche la richiesta di saldo. Le indicazioni contenute nella nota del 7 settembre 2021 riguardano in particolare le richieste che coinvolgono anche i Fondi paritetici interprofessionali e il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.
Fondo Nuove Competenze: la scadenza dei 120 giorni per la realizzazione del percorso formativo vale per tutte le domande che prevedono un coinvolgimento del Fondo paritetico Interprofessionale o del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, sia cumulative che singole.
Lo chiarisce ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, a cui è affidata la gestione della misura, con la nota pubblicata il 7 settembre 2021.
È stato possibile infatti richiedere i benefici sia direttamente che tramite i Fondi Paritetici Interprofessionali e tramite il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.
Al termine delle attività si lega anche la richiesta di saldo, altro punto su cui l’Agenzia si sofferma.
Istituito dall’articolo 88 del Decreto Rilancio, il Fondo Nuove Competenze garantisce ai datori di lavoro contributi per remunerare il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, relativo alle ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze, previsti dagli accordi collettivi stipulati e fino a un massimo di 250 ore.
Fondo Nuove Competenze: chiarimenti sulla scadenza per la realizzazione percorsi formativi
Con la nota del 7 settembre 2021, l’ANPAL fornisce un chiarimento importante sulla scadenza per la realizzazione di percorsi formativi.
Il termine canonico è di 90 giorni, ma per tutte le domande cumulative e singole che prevedono l’adesione ai Fondi già all’interno del progetto formativo o successivamente all’approvazione del progetto, e comunque prima dell’avvio dell’azione formativa, sale a 120 giorni.
Per comunicare il coinvolgimento dei Fondi, però, è obbligatorio che l’azienda lo comunichi via PEC all’ANPAL all’indirizzo [email protected] evidenziando l’approvazione del Piano Formativo.
In questo modo si aggiornerà anche l’applicativo ANPAL recependo la scadenza esatta per la realizzazione delle attività: il termine, quindi, passerà da 90 a 120 giorni.
E inoltre i tempi potranno anche essere ulteriormente allungati, negli ultimi chiarimenti sul tema si legge:
“Il termine di 120 giorni potrà essere prorogato, previa richiesta motivata da parte del datore di lavoro e successivo eventuale accoglimento da parte di ANPAL di questa”.
Fondo Nuove Competenze: chiarimenti sulla scadenza per la realizzazione percorsi formativi
La data di termine delle attività formative è anche determinante per la richiesta di saldo.
E infatti i contributi del Fondo Nuove Competenze vengono erogati dall’INPS, su richiesta dell’ANPAL, in due tranche:
- anticipazione del 70 per cento, dopo l’approvazione della domanda da parte del datore di lavoro;
- saldo pari al restante 30 per cento che può essere richiesto entro la scadenza di 40 giorni a partire dal termine delle attività formative, non c’è più la distinzione tra domande presentate primo o dopo il 18 febbraio 2021. La novità è contenuta nel Decreto n. 48/2021.
Anche su questo punto l’ANPAL, con la nota del 7 settembre 2021, fornisce nuovi chiarimenti.
Nel testo si legge:
“Per il computo dei termini per la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze e per la presentazione della richiesta di saldo, si chiede alle aziende di far riferimento agli atti susseguenti con i quali ANPAL si è espressa in relazione alle singole istanze”.
Il portale online, infatti, non risulta sempre aggiornato con le indicazioni fornite dall’Agenzia alle singole imprese.
Tutti i dettagli nel documento pubblicato sul portale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fondo Nuove Competenze: chiarimenti sulla scadenza per la realizzazione di percorsi formativi