Guida completa ed aggiornata al fondo Garanzia TFR: riferimenti normativi e ruolo dell'INPS.
Il Fondo di garanzia del TFR è un servizio dell’Inps a favore dei dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali o esecutive che, trovandosi in stato di crisi, non possono adempiere agli obblighi retributivi previsti dalla legge.
Il servizio è disponibile per il dipendente di un’azienda in crisi che si è visto negare il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità dal datore di lavoro, e che quindi, nel timore di una procedura di recupero del credito lunga e faticosa, chieda il pagamento di queste somme da parte dell’Inps usufruendo di un apposito Fondo di Garanzia.
Di seguito illustriamo a chi è rivolta questa forma di garanzia e come fare per accedervi.
Fondo di Garanzia Inps: soggetti beneficiari
Il Fondo di Garanzia del TFR dell’Inps è stato istituito con la L. 297/82 per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente. Il D.lgs 80/92 ha successivamente introdotto un ulteriore sostegno per il mancato pagamento delle retribuzioni non pagate nelle ultime tre mensilità, incluse anche tredicesima e quattordicesima, oltre che eventuali prestazioni di malattia e maternità.
Sono invece esclusi l’indennità di mancato preavviso, gli importi relativi a ferie non godute e le indennità di malattia a carico dell’INPS che avrebbero dovuto essere anticipate dal datore di lavoro.
Il Fondo di Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti viene alimentato dai contributi carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, aumentati dello 0.40% per le aziende che operano nel settore industriale.
L’accesso al fondo è disponibile per tutti i lavoratori dipendenti e i loro eredi a carico (coniuge, figli parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) e per i cessionari del TFR a titolo oneroso, ad esclusione dei lavoratori il cui Fondo di garanzia è gestito da enti previdenziali alternativi (ad es. Enpaia per Agricoltori, Ingpi per i Giornalisti).
La condizione per accedere al beneficio è che il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato e che, a seguito di questo evento interruttivo, sia nato per il dipendente il diritto di ricevere il TFR.
Fondo di Garanzia TFR: modalità d’accesso
Le modalità di accesso al Fondo di Garanzia Inps sono diverse a seconda che il datore di lavoro sia stato sottoposto o meno a procedure concorsuali.
Se il mancato pagamento è dovuto a fallimento dell’azienda, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o procedura di liquidazione del patrimonio, per accedere al Fondo di Garanzia sarà necessario semplicemente presentare all’Inps il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento e quello con cui il giudice ha ammesso il lavoratore allo stato passivo del fallimento medesimo; il dipendente insoddisfatto è un creditore privilegiato quindi dovrà essere soddisfatto prima di ogni altro credito ammesso alla procedura.
Nel caso in cui le procedure fallimentari non possono essere attivate perché il datore di lavoro non ha i requisiti previsti dalla Legge Fallimentare art. 1 L.267/42 (non aver superato negli ultimi tre esercizi il valore di € 300.000 per l’attivo patrimoniale, € 200.000 per i ricavi lordi e avere un ammontare dei debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000), per beneficiare del Fondo di garanzia sarà necessario presentare all’Inps l’atto di pignoramento nei confronti dell’azienda e dimostrare che il datore di lavoro non ha sufficienti garanzie patrimoniali tali da soddisfare il diritto di credito del lavoratore.
Fondo di Garanzia TFR: come si presenta la domanda
Per accedere al Fondo il dipendente dovrà inoltrare una domanda all’Inps avvalendosi dell’ausilio di un avvocato, di un patronato oppure inoltrare domanda direttamente dal sito internet dell’Inps accedendo con il proprio Pin.
Per ottenere la liquidazione del TFR dal Fondo di Garanzia dell’Inps è necessario dimostrare la sussistenza congiunta di questi presupposti:
- cessazione del rapporto (a prescindere dalla causa);
- mancato pagamento da parte del datore di lavoro;
- l’apertura del fallimento o di un altra procedura concorsuale;
- il tentativo di pignoramento non andato a buon fine nel caso in cui l’imprenditore non possa essere sottoposto a procedura concorsuale.
L’elenco della documentazione da presentare per ciascun caso è disponibile sul sito dell’Inps: Fondo di garanzia del TFR e di crediti da lavoro
Secondo l’art. 2948 comma 5 del codice civile, il diritto a ricevere il TFR si prescrive entro 5 anni da cui è divenuto esigibile. Quando tale diritto è riconosciuto con sentenza passata in giudicato si prescrive in 10 anni (art. 2953 del codice civile).
Oltre al TFR, il Fondo di Garanzia può liquidare anche le ultime tre mensilità lavorative purché tali mensilità non siano anteriori 12 mesi rispetto alla data del deposito del ricorso per la procedura concorsuale o del deposito in tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro oppure se l’azienda è ancora attiva, non devono essere anteriori a 12 mesi la data del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore.
Il Fondo di Garanzia liquida le somme dovute opportunamente rivalutate comprensive di interessi legali entro 60 giorni dalla richiesta del lavoratore.
Gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrono dal momento della cessazione del rapporto e fino alla data del relativo pagamento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fondo di garanzia TFR: quando è l’Inps a pagare il Trattamento di fine rapporto