La riforma del terzo settore ha interessato tutti gli enti facenti parte del panorama del no profit, tra cui anche le fondazioni disciplinate ab origine dal codice civile: una valutazione sull'eventuale iscrizione al RUNTS, Registro Unico Nazionale Terzo Settore.
La fondazione è un ente privato dotato di personalità giuridica che si avvale di un patrimonio al fine di poter raggiungere obiettivi di tipo solidaristico-sociale.
Il legislatore ha introdotto la disciplina delle fondazioni all’interno del codice civile, ove al titolo II del libro I, se ne parla unitamente alle associazioni.
Esistono varie tipologie di fondazioni, sulla base dell’evento che ne promuove la costituzione, e della modalità grazie alla quale vengono raggiunti gli obiettivi e svolta l’attività per la quale è stata creata.
La riforma del terzo settore ha portato anche le fondazioni a condurre opportune riflessioni, sulla necessità e sulla convenienza o meno, in un eventuale passaggio al nuovo registro unico del terzo settore, RUNTS.
Come spesso abbiamo infatti sottolineato l’iscrizione al RUNTS non è mai obbligatoria, ma spesso è inevitabile al fine di poter godere di particolari agevolazioni fiscali, che il legislatore dopo il d.lgs 117/2017 ha specificatamente previsto per gli enti che si adegueranno alla nuova normativa.
Fondazioni: previsione nel Codice del Terzo Settore
L’art. 4 del d.lgs 117/2017 all’interno della definizione di ente del terzo settore comprende anche le fondazioni, è possibile difatti leggere la seguente previsione normativa:
“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
Il legislatore ha quindi previsto per definizione la possibilità per le fondazioni di entrare a far parte del RUNTS e quindi di acquisire la qualifica di ente del terzo settore.
Bisogna però aggiungere che non è assolutamente una scelta obbligata, ma che anzi in alcuni casi non conviene alle fondazioni adeguarsi a quanto previsto dal nuovo codice del terzo settore, e in altri invece è addirittura precluso l’accesso per legge.
Fondazioni escluse dal terzo settore: direttamente e indirettamente
La normativa del codice del terzo settore prevede che alcune categorie di fondazioni non possano assolutamente procedere con la richiesta di iscrizione al RUNTS, e con la quindi conseguente acquisizione della qualifica di ETS.
Tra le tipologie di fondazioni escluse dalla riforma in maniera diretta troviamo in primis le fondazioni di origine bancaria di cui al d.lgs 153/1999.
L’esclusione di tale tipologia di fondazione fonda le sue basi all’interno del comma 3 dell’art. 3 del d.lgs 117/2017, ove si riscontra la seguente affermazione “salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”.
Le fondazioni di origine bancaria non sono però le sole ad essere escluse dalla riforma, in quanto il legislatore al comma 2 dell’art. 4 del d.lgs 117/2017 ha previsto che non possono essere considerati enti del terzo settore “le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti”.
È quindi chiaro che una fondazione sottoposta a direzione e coordinamento o controllata da un soggetto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possa essere considerata ente del terzo settore, e non potrà quindi richiedere l’iscrizione al RUNTS.
La disciplina delle fondazioni: confronto tra ETS e non ETS
“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”, l’art. 45 della Costituzione Italiana dal quale chiaramente ha origine e fondamento l’intero settore delle associazioni e del no profit, ha altresì incentivato la creazione di modelli giuridici ed organizzativi sempre più dinamici ed in linea con le mutevoli esigenze del mercato, fino ad arrivare ad alcuni traguardi importanti e conclamati attraverso la nuova normativa del terzo settore.
Le Fondazioni difatti non erano precedentemente ben allineate con la struttura organizzativa tipica delle altre associazioni, pur perseguendo le medesime finalità solidaristiche.
Basti pensare ai due elementi chiave che contraddistinguono le due figure. Le associazioni hanno difatti una forte connotazione umana, omocentrica a tratti, fondano la loro esistenza sulla presenza dei soci, degli associati, delle persone che attivamente partecipano all’attività dell’ente stesso. La fondazione invece basa le proprie funzionalità attorno al patrimonio, a partire anche dalle differenti modalità di costituzione, che possono avvenire:
- per lascito testamentario;
- per apporto di beni o denaro da parte del fondatore.
Ed estrinseca la sua attività attraverso la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso l’impiego del patrimonio destinato dal fondatore, o la sua erogazione ad altri enti deputati allo svolgimento di attività rientranti tra gli scopi istituzionali della fondazione stessa.
Nella prassi inoltre negli anni si è andata sempre più formando un altro tipo di fondazione, in realtà non precisamente configurabile propriamente come una di esse ma nemmeno riconducibile ad un ente atipico, si tratta della fondazione di partecipazione, essa difatti prevede anche l’attiva partecipazione di alcune categorie di soggetti allo svolgimento delle attività previste dallo scopo istituzionale, molto similari ai soci ed associati facenti parte un’associazione.
La prassi e la necessità di coordinare soggetti partecipativi negli intenti e nelle attività di una fondazione ha portato il legislatore a consolidare questa possibilità all’interno del CTS.
L’art. 23 al comma 4 prevede difatti che siano applicabili anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto, le disposizioni relative all’ammissione dei nuovi soci all’interno dell’ente, caratterizzate da una rinnovata visione di apertura delle associazioni.
Questa è probabilmente una svolta significativa nella delineazione delle differenze tra una fondazione ETS ed una non ETS.
Preme difatti ricordare che una Fondazione, per come fin ora ne abbiamo avuto conoscenza, non prevede la presenza di soci e salvo casi particolari l’organo di governo non viene democraticamente eletto bensì designato nelle modalità previste dallo statuto.
Possiamo quindi affermare che la Fondazione che deciderà di acquisire la qualifica di ETS potrà ammettere soci e strutturare la propria organizzazione interna sulla strega delle specifiche norme previste dal CTS mentre coloro che ne resteranno al di fuori non potranno beneficiare di tale previsione normativa.
Semplificazioni per le Fondazioni ETS
Una delle semplificazioni più importanti che ha operato il legislatore attraverso il d.lgs 117/2017 riguarda l’ottenimento della personalità giuridica.
Prima dell’avvento del RUNTS, e a voler essere precisi prima del 23 novembre 2021, gli enti che volevano acquisire personalità giuridica dovevano rivolgersi all’ufficio della Prefettura, alle singole Regioni e Province autonome che in base a quanto previsto dal D.P.R 361/2000 identificavano le procedure idonee al riconoscimento della personalità giuridica richiesta dalle organizzazioni.
Uno degli aspetti più rilevanti e meritevole di analisi risiede nella consistenza richiesta agli enti come importo minimo per la costituzione del patrimonio destinato all’ottenimento della personalità giuridica.
L’importo minimo per poterla ottenere non era difatti omogeneo e stabilito da una norma ma era invece aleatorio e dipendente dalle scelte delle singole territorialità, le cui istituzioni determinavano l’importo idoneo sulla base della tipologia di attività esercitata dall’ente considerato o degli obiettivi che esso si prefiggeva di raggiungere a fronte dell’ottenimento del riconoscimento.
Il legislatore invece con il CTS, in particolare all’art. 22 del d.lgs 117/2017 ha stabilito nel dettaglio un importo minimo di patrimonio, applicabile a tutti gli enti che vogliono ottenere personalità giuridica.
Al comma 4 dell’art. 22 del d.lgs 117/2017 viene riportato quanto segue:
“Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”
Finalmente si ha quindi una previsione univoca ed omogenea che non lascia più libertà di amministrazione agli enti locali, ai quali l’ente considerato non dovrà più nemmeno rivolgersi per l’ottenimento della personalità giuridica, in quanto sarà ad esso possibile grazie all’iscrizione al RUNTS, seguendo chiaramente particolari modalità, così come previste dall’art. 22.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fondazioni: è conveniente iscriversi al RUNTS?