Fatture oggettivamente inesistenti: il contribuente deve fornire da un lato le prove che i costi correlati alle operazioni asseritamente inesistenti sono effettivi e dall'altro che i ricavi direttamente afferenti sono anch'essi fittizi. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 26790 del 25 novembre 2020.
Con l’ordinanza numero 26790 del 25 novembre 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è onere del contribuente provare, da un lato, che i costi correlati alle operazioni asseritamente inesistenti fossero invece effettivi e, dall’altro, che i ricavi direttamente afferenti siano anch’essi fittizi.
Pertanto, se il contribuente non prova l’inesistenza dei relativi ricavi conseguiti questi concorreranno legittimamente alla formazione del reddito imponibile.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 26790 del 25 novembre 2020
- Fatture oggettivamente inesistenti: al contribuente la prova che anche i ricavi sono fittizi. A stabilirlo è l’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 26790 del 25 novembre 2020.
La sentenza – La controversia è sorta a fronte del ricorso proposto da un’impresa individuale avverso un avviso di accertamento in materia di IRPEF ed IRAP per il periodo d’imposta 2004.
Con l’atto de qua l’Agenzia delle entrate, all’esito del processo verbale di constatazione seguito alla verifica effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti del contribuente, ha contestato l’indeducibilità di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, aventi ad oggetto prestazioni che una società terza avrebbe eseguito a favore della ricorrente.
La CTR, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che il giudice del rinvio avrebbe errato nell’attribuzione dell’onere probatorio. Anche in sede di legittimità il ricorso è stato però rigettato perché ritenuto infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
In materia di fatture relative ad operazioni inesistenti la Corte di cassazione ha dato continuità ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato per cui “è rimesso all’Amministrazione fornire un riscontro istruttorio - eventualmente anche tramite uno o più elementi indiziari gravi, precisi e concordanti - che sorreggano la conclusione che alcuni costi, e le relative fatture, siano in realtà meramente fittizi e non possano quindi legittimamente ridurre il reddito imponibile del contribuente che pretenda di dedurli”.
A seguito di tale riscontro è onere del contribuente provare che i costi correlati alle operazioni asseritamente inesistenti fossero invece effettivi, ma detta prova non può limitarsi alla mera esibizione della fattura, “in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia”.
La Corte ha inoltre chiarito che alla controversia fosse legittimamente applicabile l’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012 nel senso che, con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese.
In questa ipotesi grava sul contribuente l’onere di provare che i componenti positivi, “che si duole abbiano nell’accertamento concorso alla formazione del reddito, siano anch’essi fittizi, perché ricavi correlati, ossia direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fatture oggettivamente inesistenti: al contribuente la prova che anche i ricavi sono fittizi