Fattura elettronica, novità dal 1° ottobre 2020: cambiano tracciato XML e specifiche tecniche, al fine di trasformare le e-fatture in documenti più dettagliati. Doppio binario fino a fine anno ed obbligatorietà a partire dal 2021, al fine di consentire la nascita della precompilata per le partite IVA. Ecco cosa cambia.
Fattura elettronica, novità a partire dal 1° ottobre 2020: cambia il tracciato XML delle e-fatture, così come le specifiche tecniche per la compilazione.
Il passaggio alla fattura elettronica “evoluta” sarà obbligatorio a partire dal 2021, mentre resta facoltativo l’utilizzo del nuovo standard tecnico fino a fine anno. L’obiettivo è far arrivare al Fisco dati più dettagliati e completi, utili per supportare l’avvio della dichiarazione precompilata per le partite IVA.
È un restyling completo quello previsto per la fattura elettronica, che si prepara ad essere il primo degli elementi utili all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione delle bozze di dichiarazioni precompilate per professionisti ed imprese.
Le nuove specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020, aggiornate il 20 aprile 2020 e con avvio fissato prima al 4 maggio e poi prorogato al 1° ottobre 2020, introducono nuovi codici “TipoDocumento” e “NaturaOperazione”, utili per individuare alcune casistiche specifiche.
Il nuovo tracciato XML della fattura elettronica partirà da ottobre, ma fino al 31 dicembre il SdI accetterà anche fatture e note di variazione predisposte con le specifiche tecniche 1.5. Le novità disposte dal provvedimento del 28 febbraio 2020 saranno obbligatorie dal 1° gennaio 2021.
Fattura elettronica, novità dal 1° ottobre 2020: tracciato e specifiche tecniche, ecco cosa cambia
La versione 1.6.1 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, aggiornata il 20 aprile 2020, cambia il maniera sostanziale il tracciato XML vigente, introducendo nuove tipologie di documenti, nuovi codici natura ed informazioni più dettagliate.
Un passo necessario non solo, come riporta il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per recepire le istanze di operatori ed associazioni di categoria, ma anche per rendere più fattibile l’operazione della precompilata per le partite IVA a partire dal 2021.
Le nuove specifiche ed il tracciato XML saranno obbligatori dal 1° gennaio prossimo, mentre nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre vi sarà una sorta di periodo transitorio, per consentire a tutti di adeguarsi alle nuove regole tecniche.
Prima di analizzare cosa cambia ed alcune delle principali novità, riportiamo di seguito le modifiche apportate con le nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica dell’Agenzia delle Entrate:
- Variato lo schema XSD della fattura ordinaria con:
- introduzione del nuovo attribuite “SistemaEmittente”
- modifica del numero di occorrenze di DatiRitenuta
- modifica del type di Importo in ScontoMaggiorazioneType
- modifica della enumeration di CausalePagamentoType, TipoDocumentoType, TipoRitenutaType, NaturaType e ModalitaPagamentoType
- modificato il campo complesso DatiBollo con introduzione dell’opzionalità per l’elemento ImportoBollo non più obbligatorio
- introduzione del tipo String35LatinExtType
- modifica della definizione di EmailType.
- Variato lo schema XSD della fattura semplificata con:
- introduzione del nuovo attribute “SistemaEmittente”
- introduzione del campo “BolloVirtuale” e del type BolloVirtualeType
- modifica della enumeration di NaturaType
- modifica della definizione di EmailType.
- Variato lo schema XSD dati fatture trasfrontaliere con:
- modifica della enumeration di NaturaType.
- Modificata la descrizione dell’errore 00420 sulle fatture.
- Introdotti nuovi controlli sulle fatture con codici 00443, 00444, 00445, 00471, 00472, 00473, 00474.
- Modificati i criteri di controllo per gli errori 00404 e 00409 sulle fatture.
- Modificata la descrizione dell’errore 00400 sui dati fattura.
- Introdotti nuovi controlli sui dati fattura con codici 00321, 00325 e 00448.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 28 febbraio 2020
- Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019
- Specifiche tecniche fattura elettronica 1.6
- Scarica le nuove specifiche tecniche in vigore dal 4 maggio 2020, obbligatorie dal 1° ottobre 2020
Fattura elettronica, nel nuovo tracciato XML 2020 codici natura dettagliati per l’avvio delle precompilate IVA
Sono i nuovi codici natura uno degli elementi che consentiranno all’Agenzia delle Entrate di predisporre le dichiarazioni precompilate IVA.
Dal 1° gennaio 2021 partirà infatti il servizio sperimentale di predisposizione dell bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
Il servizio sarà predisposto anche mediante i dati delle fatture elettroniche trasmesse al SdI. Dal 1° ottobre, ed obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, vengono introdotti nuovi codici natura, che consentiranno di evidenziare nel file XML della fattura i casi di esenzione o non imponibilità IVA.
Il codice N2 si scinde in:
- N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
- N2.2: non soggette – altri casi.
Il codice N3 invece viene suddiviso in ulteriori specifici fattispecie relative ad operazioni non imponibili:
- N3.1 non imponibili – esportazioni;
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.
Anche il codice N6 relativo alle operazioni in reverse charge viene dettagliato in base alla specifica operazione:
- N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
- N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
- N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
- N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
- N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
- N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
- N6.9 inversione contabile – altri casi.
Fattura elettronica, nuovi codici “TipoDocumento”
Nelle nuove specifiche tecniche aumentano anche le tipologie di documenti che sarà possibile trasmettere al SdI. Nascono nuovi codici “TipoDocumento”, tra cui quello relativo ai documenti per le operazioni verso operatori esteri.
Accanto al codice TD01, da utilizzare per l’invio delle fatture estere, debuttano dal 4 maggio 2020 i seguenti:
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.
La possibilità di inviare le integrazioni e le autofatture consentirà di superare l’invio dell’esterometro.
Un’innovazione per la quale si attendono ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma che rappresenta certamente una piccola semplificazione nel mare magnum degli adempimenti a carico delle partite IVA.
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