Pubblicata nella Gazzetta ufficiale UE la decisione del Consiglio che autorizza l’Italia a utilizzare il sistema di fatturazione elettronica fino al 2027. E il comparto sanitario?
In Italia potrà continuare a vigere l’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2027.
Per gli operatori è ormai scontato il dover emettere le fatture in formato elettronico ma non tutti sanno che questo adempimento soggiace ad una autorizzazione comunitaria che ha concesso al nostro paese di introdurre dal 2019 l’obbligo generalizzato.
Tale autorizzazione è a termine, dapprima fino a dicembre 2021, già oggetto di una prima proroga fino al 2024, ora estesa al 2027.
È stata infatti autorizzata dalla UE una ulteriore proroga per un altro triennio dell’obbligo generalizzato di emissione della Fattura in formato elettronico.
Ciò caratterizza il contenuto del documento del Consiglio UE, la Decisione di esecuzione 2024/3150 del 10 dicembre 2024, che ha concesso il rinnovo della deroga, ufficializzata con la pubblicazione nella Gazzetta UE alla Serie L del 19 dicembre 2024.
Fattura elettronica: breve storia della deroga UE
La misura fu inizialmente concessa in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce (direttiva IVA), con la Decisione di esecuzione Ue 2018/593 del Consiglio con la quale fu riconosciuta fino al 31 dicembre 2021 per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per quelli che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della citata direttiva 112.
Successivamente, con la decisione di esecuzione UE 2021/2251 del Consiglio fu concessa una prima proroga fino al 31 dicembre 2024, includendo anche i soggetti passivi minimi e forfettari.
L’Italia già nel 2021 aveva chiesto la proroga dell’autorizzazione sostenendo che questa aveva raggiunto:
- sia gli obiettivi di contrasto alla frode e all’evasione fiscale;
- sia quelli della semplificazione dell’obbligo tributario e dell’efficienza della riscossione posti all’atto della prima richiesta di autorizzazione.
Si legge al punto 4 della Decisione 2021/2251 del 13 dicembre 2021:
“L’Italia sostiene che il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria attuato, nel quale confluiscono tutte le fatture emesse nel sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate, abbia pienamente conseguito i suoi obiettivi, ossia lottare contro la frode e l’evasione fiscali, semplificare il rispetto dell’obbligo tributario e rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese.”
La richiesta dell’inclusione anche dei soggetti dapprima non coinvolti era stata motivata come si legge ai successivi punti 5 e 6:
“L’Italia ritiene che l’estensione dell’ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, potenzierebbe la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi.
Essa consentirebbe, inoltre, all’Agenzia delle entrate di accertarsi sul rispetto da parte di tali soggetti passivi dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia”
Sostenendo la richiesta precisando quali mezzi siano stati messi a disposizione per mitigare i relativi costi:
“Per ridurre tali costi l’Italia ha messo gratuitamente a disposizione diverse soluzioni per la preparazione e il trasferimento delle fatture elettroniche, come un pacchetto di programmi destinati a essere installati su computer e un’applicazione per i dispositivi mobili”
Va rilevato che la Decisione del Consiglio Ue dello scorso 10 dicembre, oltre a concedere la ulteriore proroga della misura sulla fatturazione elettronica per un altro triennio sulla base delle stese motivazioni sopra evidenziate, ribadendo tra l’altro che deve restare impregiudicato il diritto del committente comunitario di ricevere le fatture in formato cartaceo, sottolinea al punto 9 che:
“Stando alle informazioni fornite dall’Italia, la misura speciale avrà un’incidenza solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso dall’Italia nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.”
Una misura quindi ormai matura che non porterà l’emersione di ulteriori quote del cosiddetto “sommerso” ma che resta necessaria per consolidare e mantenere i risultati raggiunti nel suo primo periodo di attuazione.
Una deroga in attesa dell’obbligo sul territorio UE
Una ennesima testimonianza dell’ormai prossima decisione che interesserà tutti gli operatori comunitari è una precisazione contenuta nella decisione del Consiglio UE, questo il passaggio della riformulazione dell’articolo 4 della decisione 2018/593:
“Tuttavia nel caso in cui il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o a norma di qualsiasi altra disposizione pertinente di tale trattato, adotti un sistema generale relativo alla fatturazione elettronica, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore di tale sistema generale”
Come appunto si legge nel documento, una eventuale introduzione generalizzata della fatturazione elettronica in tutto il territorio comunitaria stabilita dallo stesso Consiglio nell’esercizio delle sue prerogative farà cessare gli effetti della proroga in atto concessa all’Italia.
Si potrà quindi porre il problema di come la norma comunitaria introdurrà l’obbligo generalizzato sul proprio territorio.
Si pensi, ad esempio, alla più che concreta possibilità che il Consiglio non coinvolga i soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, per capirci i contribuenti forfetari oggi obbligati dalla deroga nella deroga concessa nel 2021 e confermata con la decisione in commento.
E la fattura della prestazione medica?
Tutto questo mentre si è in attesa di notizie riguardo la questione tutta italiana della estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica per i medici, all’intero comparto sanitario nei rapporti con i consumatori finali.
In effetti un comunicato stampa diffuso dopo la riunione del Consiglio dei Ministri 107 del 9 dicembre scorso riportava la notizia di una sua ennesima proroga ma di soli tre mesi rispetto al 31 dicembre 2024:
“Si proroga al 31 marzo 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.”
Un decreto che ad oggi non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e del quale si è in attesa di conoscere i risvolti pratici riguardanti:
- l’incrocio di adempimenti tra obblighi IVA e fatturazione;
- e quelli ai fini reddituali, vedasi la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati di incasso delle predette prestazioni.
Con l’auspicio che si arrivi ad una sintesi che consenta con un unico adempimento di soddisfare entrambe le esigenze.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica: proroga al 2027