Fattura elettronica anche per i medici nel 2025? Divieto sulle prestazioni sanitarie in scadenza

In scadenza il 31 dicembre il divieto di emettere fattura elettronica per i medici, ma quali saranno le regole per le prestazioni sanitarie a partire dal prossimo anno?

Fattura elettronica anche per i medici nel 2025? Divieto sulle prestazioni sanitarie in scadenza

Il divieto di emettere fattura elettronica imposto ai medici e a tutti coloro che operano nel settore sanitario è in scadenza con la fine dell’anno.

Senza nuovi interventi dal 2025 scadrà l’esclusione prevista fin dal debutto della nuova modalità di emissione dei documenti fiscali. Ma quali saranno le regole che dovranno applicarsi per le prestazioni sanitarie?

Fattura elettronica per i medici: la lunga storia del divieto si avvia al termine?

Per provare ad avere una risposta, vale la pena riavvolgere il nastro fino al 2019, anno in cui l’obbligo di emettere fattura elettronica è entrato in vigore su larga scala.

La novità ha dato il via a una vera e propria rivoluzione digitale nel Fisco, ancora in atto, che si trova di volta in volta a fare i conti con la necessità di tutelare la privacy di cittadini e cittadine. Il flusso dei dati generato dalla digitalizzazione delle procedure impone allo stesso tempo adeguati sistemi di protezione dei dati personali degli interessati.

La fattura elettronica, e il divieto per i medici, rappresenta in questo senso un caso emblematico: per il quinto anno consecutivo il Decreto Mileproroghe, approvato a fine 2023, ha previsto una esclusione netta e categorica delle prestazioni sanitarie dal Sistema di Interscambio.

Ancora una volta è stato riscritto l’articolo 10 bis del Decreto Legge n. 119 del 2018, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 proprio per dare seguito alle segnalazioni del Garante per la privacy che erano arrivate a ridosso del debutto delle e-fatture per evidenziare i nodi da sciogliere.

L’esonero, previsto inizialmente, è diventato un divieto esteso anno dopo anno:

“Per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”.

Si legge nella norma che, in linea con le disposizioni dell’articolo 9 bis del Decreto-legge n. 135 del 2018, vale anche anche per i “soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

Fattura elettronica per i medici: la lunga storia del divieto si avvia al termine?

La Legge di Bilancio 2019, da un lato, ha imposto un divieto di emettere fattura elettronica per i medici, dall’altro ha affidato al Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, il compito di acquisire il parere del Garante della protezione dei dati personali e di individuare regole specifiche per portare anche gli operatori e le operatrici sanitarie nel campo della fatturazione elettronica.

E l’origine delle continue proroghe è da rintracciare proprio nel rimando, anno dopo anno, delle soluzioni necessarie per estendere l’innovazione anche alle prestazioni sanitarie.

Dopo una attesa di 5 anni, il decreto attuativo con le Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitarie, previsto dalla Manovra del 2019, è stato firmato a gennaio 2024, approdando il mese successivo in Gazzetta Ufficiale.

Alla fine dello scorso anno, infatti, il botta e risposta con il Garante per la privacy si è concluso con un via libera.

Il provvedimento stabilisce tempi e procedure, ma non prevede particolari eccezioni sul concetto di dati fiscali: anche per ciò che riguarda le prestazioni sanitarie le informazioni sono quelle contenute nell’articolo 21 del decreto IVA.

Le rassicurazioni sulla tutela dei dati personali sono racchiuse tutte nell’articolo 4 Misure di sicurezza per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati:

“La consultazione sicura dei dati di cui all’articolo 2, memorizzati negli archivi informatici dell’Agenzia delle entrate, è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza”.

Dopo anni di rimandi, il decreto attuativo, quindi, sembra mettere il punto sulla questione facendo decadere la necessità di prevedere una nuova proroga del divieto che attualmente è in vigore fino alla fine del 2024.

Nell’ultimo quinquennio la riscrittura delle disposizioni previste per la fattura elettronica in campo sanitario ha rappresentano un leit motiv negli interventi normativi autunnali.

Quest’anno, volendo escludere l’ipotesi di una nuova proroga, resterà in ogni caso da capire se si passerà da un divieto a un obbligo generalizzato o se ci sarà una fase transitoria e soprattutto come si concretizzerà questo passaggio dal punto di vista operativo. Per ora, però, i riflettori sulle procedure previste per medici e operatori sanitari restano ancora spenti.

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