Fattura elettronica anche differita: è l'Agenzia delle Entrate con una delle FAQ pubblicate il 28 novembre 2018 a fornire le istruzioni sulle regole da adottare dal 1° gennaio 2019.
Fattura elettronica differita: possibile l’utilizzo anche a partire dal 1° gennaio 2019. Le regole ed istruzioni in merito sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, con una delle FAQ sull’obbligo di fatturazione elettronica.
Anche nell’ambito della fattura elettronica sarà possibile ricorrere all’emissione differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 non ha modificato le regole previste dal D.P.R n. 633/1972, specifica l’Agenzia delle Entrate, che con i chiarimenti pubblicati il 28 novembre 2018 fornisce risposta ad alcuni dei dubbi più frequenti.
Fattura elettronica differita: le regole dal 1° gennaio 2019
Anche a partire dal 1° gennaio 2019 sarà possibile ricorrere alla fattura differita. L’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per i titolari di partita IVA lascia inalterate le regole previste dall’art. 21, comma 4, del Decreto IVA, consentendo l’emissione delle fatture entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.
Con la FAQ pubblicata sul portale dedicato alla fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le regole per il ricorso alla fattura elettronica differita. Prendendo ad esempio il caso di operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere la fattura differita entro il 10 febbraio 2019.
Per ricorrere al differimento del termine di emissione della fattura elettronica, il titolare di partita IVA dovrà:
- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.
Fattura proforma idonea per il ricorso alla differita
Tra la documentazione idonea per supportare il differimento per l’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello di incasso del corrispettivo rientra anche la fattura proforma o l’avviso di parcella.
Così come indicato dall’Agenzia delle Entrate, la fattura proforma è considerata valida come documento di accompagnamento nel caso in cui contenga i seguenti dati:
- descrizione dell’operazione,
- data di effettuazione
- identificativi delle parti contraenti.
Nel rispetto delle regole sopra esposte, sarà possibile quindi ricorrere alla fattura elettronica differita, che dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica differita: le regole dal 1° gennaio 2019