Esonero contributi turismo, commercio e spettacolo 2021: istruzioni domanda INPS

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Esonero contributi per turismo, commercio e spettacolo: dall'INPS il modulo e le istruzioni per fare domanda per il periodo di competenza 26 maggio - 30 novembre 2021. Nella circolare n. 169 dell'11 novembre 2021 anche i nuovi codici ATECO a cui è stata estesa l'agevolazione.

Esonero contributi turismo, commercio e spettacolo 2021: istruzioni domanda INPS

Esonero contributi 2021 per i settori del turismo, commercio e spettacolo: l’INPS fornisce le istruzioni per presentare domanda.

Nella circolare numero 169 dell’11 novembre l’Istituto fornisce indicazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nella circolare numero 104 del 21 settembre e rende noti i nuovi codici ATECO, ricompresi nel settore creativo, culturale e dello spettacolo, a cui è stata estesa l’agevolazione.

È stata la Commissione Europea che con la decisione C (2021) 8134 dell’8 novembre ad aver autorizzato l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’esonero introdotto dal Decreto Sostegni bis, fruibile dal 26 maggio al 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre).

Nuovi codici ATECO si vanno quindi ad aggiungere a quelli già elencati nel precedente documento di prassi i quali, si ricorda, ricomprendono i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo ora integrato.

Alla luce di queste novità l’INPS fornisce le istruzioni aggiornate e comunica di aver reso disponibile il modulo per la domanda all’interno del Portale dedicato.

Esonero contributi turismo, commercio e spettacolo 2021: istruzioni domanda INPS

Dopo il parere favorevole del Ministero del Lavoro, e a seguito dell’autorizzazione dell’UE, l’esonero contributivo previsto all’art. 43 del Decreto Sostegni bis è stato esteso a nuovi beneficiari.

Nella circolare numero 169, infatti, l’INPS precisa che ora il settore economico “creativo, culturale e dello spettacolo” ricomprende anche i seguenti codici ATECO:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 91.02.00 attività di musei;
  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

L’agevolazione, si ricorda, è quella introdotta dal Decreto Sostegni bis e consiste nell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dal 26 maggio al 31 dicembre 2021.

Lo sgravio concesso ai datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio e dello spettacolo, è riconosciuto a condizione che costoro abbiano fruito, anche parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio o marzo 2021.

Lo sconto è riconosciuto in misura non superiore al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei tre mesi coperti, esclusi i premi e i contributi INAIL.

Esonero turismo, commercio e spettacolo: le istruzioni per fare domanda

All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, l’INPS ha messo a disposizione il modulo di domanda online.

La scadenza per l’invio della richiesta è fissata a 30 giorni dalla pubblicazione della circolare numero 169.

Il datore di lavoro che voglia beneficiare dell’agevolazione, previa autenticazione, deve trasmettere l’apposita istanza all’INPS usando esclusivamente il modulo “SOST.BIS_ES” e inserendoci i seguenti dati:

  • il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione dell’agevolazione si specifica che questa deve applicarsi esclusivamente alle stesse matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi coperti.

Se il richiedente ritiene che l’importo autorizzato non corrisponda al vero, avrà tempo fino a 30 giorni dalla comunicazione dell’esito per richiedere il riesame alla sede territoriale competente accedendo sempre al modulo di domanda ““SOST.BIS_ES”.

A riguardo, si ricorda che l’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse specificatamente stanziate dal Decreto Sostegni bis pari a 770,9 milioni di euro per l’anno 2021, a prescindere dal recente ampliamento della platea dei beneficiari.

Per tale ragione, l’INPS autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

Esonero contributi INPS 2021 turismo, commercio e spettacolo: a quanto ammonta

Con riguardo all’ammontare dell’esonero da riportare nel modulo della domanda l’Istituto precisa che l’importo richiesto deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021

In altre parole, per determinare tale importo bisogna calcolare la contribuzione non versata nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati.

Nel caso di trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, quindi, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese coperto, il calcolo dell’importo è il seguente:

Aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) * ore di trattamento fruite * 2” .

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale della circolare numero 169 dell’11 novembre 2021.

INPS- circolare numero 169 dell’11 novembre 2021
Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Integrazione della circolare n. 140/2021. Ampliamento della misura per nuovi codici Ateco. Prime indicazioni operative

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