Esonero contributi commercio, turismo e terme nel decreto Sostegni bis: fino al 31 dicembre 2021

Tommaso Gavi - Imposte

Esonero contributi commercio, turismo e terme, la misura contenuta nella bozza del decreto Sostegni bis prevede una decontribuzione per i datori di lavoro che non licenziano nel 2021. Requisiti e limiti.

Esonero contributi commercio, turismo e terme nel decreto Sostegni bis: fino al 31 dicembre 2021

Esonero contributi commercio turismo e terme, la misura contenuta nell’ultima bozza del decreto Sostegni bis, precedente all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 20 maggio scorso, prevede una decontribuzione per i datori di lavoro che non licenziano nel 2021.

A stabilirlo è l’articolo 43 che fissa anche le condizioni ed i limiti di accesso all’agevolazione.

Le aziende non dovranno licenziare fino a fine anno e potranno vedere riconosciuto un esonero dai versamenti fino al doppio delle ore di integrazione salariale che sono state fruite nei primi tre mesi dell’anno in corso.

Sono esclusi da tale esonero i contributi INAIL mentre resta ferma l’aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche.

Esonero contributi commercio, turismo e terme: nel decreto Sostegni bis decontribuzione fino al 31 dicembre 2021

Il decreto Sostegni bis, nella sua ultima bozza precedente all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, prevede un esonero dei contributi per i datori di lavoro del commercio del turismo e delle terme.

La misura, che dovrà essere riconfermata dal testo in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è inserita nell’articolo 43 della bozza.

Tale articolo ha, infatti, come oggetto la “Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio”

Al comma 1 di tale articolo si legge:

“Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.”

Innanzitutto, viene stabilito il periodo dell’agevolazione, che è quello compreso tra la data di entrata in vigore del DL Sostegni bis e il 31 dicembre 2021.

Il limite dell’esonero contributivo è il doppio delle ore di integrazione salariale, fruite nel 1° trimestre dell’anno in corso.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche mentre sono esclusi i premi ed i contributi dovuti all’INAIL.

I requisiti per l’accesso all’agevolazione sono nel comma 2 dello stesso articolo. Per poter beneficiare dello sgravio contributivo i datori di lavoro devono evitare i licenziamenti per tutto l’arco del 2021, in base ai divieti di cui all’articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ovvero il decreto Sostegni.

Nel caso in cui il divieto di licenziamento non venga rispettato, l’esonero contributivo viene revocato in modo retroattivo e viene prevista l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Esonero contributi commercio, turismo e terme: risorse e condizioni

Nell’articolo 43 della bozza del decreto Sostegni bis viene stabilito che la misura in questione è cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote, nei limiti dei contributi dovuti dai datori di lavoro.

Le minori entrate previste vengono valutate in 770 milioni di euro per l’anno 2021, l’INPS provvederà al monitoraggio del limite di spesa. Qualora venisse superato non verranno adottati altri provvedimenti concessori.

La misura è inoltre concessa nei limiti della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».

“Nel comma 5 viene inoltre stabilito che L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.”

Le risorse necessarie per il 2023 sono valutate in 97 milioni di euro.

La misura si aggiunge alle altre azioni messe in campo dal governo nel provvedimento da 40 miliardi di euro, tra le quali si inserisce la nuova tornata di contributi a fondo perduto, il bonus affitti e le misure in favore dell’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36.

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