Esonero contributi per il settore del turismo, del commercio e dello spettacolo: nella circolare INPS n. 140 del 21 settembre 2021 le prime istruzioni operative per richiedere l'esenzione dai versamenti dal 26 maggio al 31 dicembre introdotta dal Decreto Sostegni bis.
Sui blocchi di partenza l’esonero dei contributi per il settore del turismo, del commercio e dello spettacolo.
Nell’attesa che venga rilasciata la procedura per fare domanda, le prime istruzioni operative arrivano con la circolare INPS numero 140 del 21 settembre 2021.
La disposizione a cui fa riferimento il documento di prassi è quella introdotta dal Decreto Sostegni bis, e consiste in un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dal dal 26 maggio al 31 dicembre 2021, in misura non superiore al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Restano esclusi i premi e i contributi INAIL.
In particolare, ricorda la circolare con le istruzioni, i potenziali beneficiari della misura sono i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
Condizione necessaria per beneficiarne è aver fruito, anche parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio, febbraio o marzo 2021.
Esonero contributi per turismo, commercio e spettacolo: le prime istruzioni INPS
La circolare INPS del 21 settembre sull’esonero dei contributi 2021 per determinati settori interviene un mese e mezzo dopo il nulla osta della Commissione Europea del 2 agosto scorso.
L’attuazione dell’articolo 43 del Decreto Sostegni bis era infatti subordinata all’autorizzazione dell’Unione Europea.
Secondo quanto specificato nella circolare INPS, possono accedere al beneficio i datori di lavoro privato, imprenditori e non, che appartengono ai seguenti settori:
- turismo;
- stabilimenti termali;
- commercio;
- creatività, cultura e spettacolo.
In particolare, per individuare i settori interessati la circolare rinvia al documento con i codici ATECO di seguito riportato.
Costituiscono la base per il calcolo dell’esenzione riconosciuta i trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, a prescindere dalla causale degli ammortizzatori.
In sostanza, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, siano state fruite, anche parzialmente, le integrazioni salariali.
E, ancora, il beneficio viene riconosciuto a prescindere dal fatto che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano o meno gli stessi in forza durante la fruizione degli ammortizzatori.
Esonero per turismo, commercio e spettacolo: i contributi oggetto del beneficio
L’importo dell’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, eccetto i premi e i contributi INAIL.
È riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021, con mese di competenza novembre 2021.
“Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi citata”.
Precisa l’INPS nella circolare in esame.
In particolare, non possono essere oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Più in generale, l’esonero non si applica alle contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle con scopo solidaristico.
Esonero contributi per turismo, commercio e spettacolo: periodo di fruizione e compatibilità
L’esonero può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2021, ma anche per periodi di durata inferiore, ossia quando il calcolo dell’importo spettante determina un credito potenzialmente fruibile per un periodo più breve rispetto al citato limite temporale.
Nel dettaglio, l’effettivo ammontare dell’esenzione spettante sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo citato e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.
Nel calcolo delle ore vanno considerate sia le ore fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.
Peraltro, l’esonero è cumulabile con altre esenzioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, sempre nel limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.
“(...) può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’azienda ricorra all’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale con causale differente da quelle legate all’emergenza da COVID-19, in quanto la predetta agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”.
Precisa la circolare riferendosi all’articolo 31, comma 1, lettera c) del decreto citato per cui gli incentivi alle assunzioni non si applicano nel caso in cui le imprese siano soggette a sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.
Esonero contributi per turismo, commercio e spettacolo: le condizioni per l’accesso
I datori che vogliono richiedere l’esonero dovranno esser in regola sia con le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, sia con le condizioni specificatamente previste dal Decreto Sostegni bis.
Per quanto riguarda i primi vincoli, il beneficio contributivo è subordinato:
- alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con riguardo alle condizioni previste dal Decreto Sostegni bis, l’esenzione resta preclusa al datore di lavoro che intende recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Ma ci sono delle eccezioni, anch’esse individuate dal Decreto.
Non rientrano infatti nel divieto le seguenti ipotesi:
- i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione, e nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
In altre parole, ai fini dell’applicazione dell’esonero risulta in vigore un divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale della circolare di seguito allegata.
- INPS - circolare numero 140 del 21 settembre 2021
- Articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Prime indicazioni operative
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