Collocamento obbligatorio disabili: contributo per l’esonero con PagoPA

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Cambiano le modalità di versamento del contributo per l’esonero dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità. Dal 1° ottobre bisogna utilizzare PagoPA

Collocamento obbligatorio disabili: contributo per l'esonero con PagoPA

Il contributo per l’esonero dagli obblighi del collocamento obbligatorio si verserà solamente tramite avvisi PagoPA.

La novità è prevista dal decreto del Ministero del Lavoro pubblicato il 5 agosto e in vigore dal 1° ottobre 2024.

L’esonero spetta ai datori di lavoro pubblici e privati che impiegano lavoratori e lavoratrici addette a mansioni con alto rischio infortunistico, e per i quali si applica un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

Collocamento obbligatorio disabili: contributo per l’esonero con PagoPA

Il Ministero del Lavoro con il decreto dell’11 giugno 2024, pubblicato nella sezione pubblicità legale del sito il 5 agosto, definisce le nuove modalità di versamento del contributo previsto per l’esonero dagli obblighi di assunzione del collocamento obbligatorio previsto dalla legge n. 68/1999.

Dal 1° ottobre, infatti, le aziende dovranno procedere al versamento attraverso PagoPA e non più tramite bonifico bancario come avvenuto finora.

La misura, disciplinata dall’articolo 5, comma 3-bis, della citata legge, prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di collocamento.

Sono, inoltre, tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo di 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Il nuovo decreto del Ministero, dunque, abroga e sostituisce il precedente, emanato il 10 marzo 2016, e stabilisce che per poter fruire dell’esonero, gli interessati devono inviare l’apposita autocertificazione entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori e lavoratrici con disabilità.

Questa deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica utilizzando il portale “Servizi Lavoro del Ministero a cui si accede con le proprie credenziali di identità digitale.

L’autocertificazione attesta le unità in esonero in tutte le province interessate e la classe occupazionale complessiva di appartenenza.

Va sottolineato come questa non riguardi solo le aziende che accedono per la prima volta all’esonero ma anche quelle che ne stanno già beneficiando.

Come specificato nel testo, infatti, questi avranno 30 giorni di tempo dall’entrata in vigore del decreto (quindi fino al 31 ottobre 2024), per inviare la nuova autocertificazione e mantenere il regime di continuità con il trimestre precedente. La mancata presentazione nei termini, invece, comporta la decorrenza di una nuova domanda di esonero.

Collocamento obbligatorio disabili: a quanto ammonta il contributo per l’esonero?

Per beneficiare dell’esonero, dopo la presentazione dell’autocertificazione, è necessario procedere al versamento del contributo, come detto tramite PagoPA.

Il primo pagamento andrà effettuato utilizzando l’avviso di pagamento generato dalla piattaforma dopo l’invio dell’autocertificazione e copre il periodo compreso tra la data di esecuzione del pagamento e la fine del trimestre.

Per i versamenti successivi al primo, la piattaforma genera avvisi ogni trimestre, i quali devono essere pagati entro il giorno 10 del primo mese del trimestre di riferimento.

Il contributo da versare è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana e 22 nel mese, ed è fissato a 2.587,86 euro per trimestre per ogni lavoratore con disabilità per cui si certifica l’esonero. Come modificato da ultimo dal DM 193/2021, corrisponde a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore non occupato.

Ministero del Lavoro - Decreto n. 363/2024
Contributo per l’esonero dagli obblighi di collocamento

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