Cos’è l’esercizio provvisorio legato alla Legge di Bilancio?

Francesco Oliva - Leggi e prassi

Perché si parla di rischio “esercizio provvisorio” rispetto alla Manovra di Bilancio?

Ogni anno di questi tempi si leggono le varie novità fiscali attese per il nuovo anno in arrivo dalla Legge di Bilancio in approvazione.

Quest’ultima rappresenta la Manovra finanziaria che destina le risorse finanziarie dello Stato a specifici usi.

E, puntualmente, si parla di necessità di approvare velocemente il testo per evitare il rischio dell’esercizio provvisorio.

Ma cos’è l’esercizio provvisorio e perché sentiamo parlare di rischio?

L’esercizio provvisorio è regolato dall’articolo 81 della Costituzione da cui trae origine la stessa normativa che regola il ciclo di bilancio:

“Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi”.

Si legge nel comma 5.

In termini pratici:

“l’esercizio provvisorio è una modalità di spesa pubblica che fa riferimento, quanto all’ammontare, al dato storico dei precedenti esercizi finanziari, senza che sia possibile prevedere delle modifiche rispetto a questo dato medio.

L’esercizio provvisori si applica in caso di mancata approvazione del documento autorizzatorio delle spese per l’anno successivo che, per lo Stato e gli enti pubblici locali, è il bilancio di previsione”

Il passaggio costituzionale indica due elementi fondamentali dal punto di vista legale e con riferimento al bilancio dello Stato:

  • si tratta di una eccezione;
  • ed è una strada percorribile per un breve periodo transitorio.

Nei primi anni della Repubblica, fino agli anni ’60, è stato utilizzato molto spesso per allungare i tempi, ma è diventato poi rarissimo negli anni ’80: perché rappresenta un rischio da evitare?

Perché si innesca un meccanismo di gestione della spesa pubblica limitato sia in nei margini di manovra che nell’utilizzo delle risorse, descritto nel dettaglio dall’articolo 32 della Legge numero 196/2009:

“La gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

In Italia l’ultima volta è stato utilizzato dal Governo Goria nel 1988.

Negli ultimi anni, come dimostrano anche le date delle Leggi di Bilancio dal 2018 ad oggi, l’approvazione è arrivata quasi sempre a un soffio dalla scadenza e il Parlamento ha sempre fatto uno sprint finale per evitare un periodo di esercizio provvisorio.

Per evitare l’esercizio provvisorio, la Legge di Bilancio 2025 dovrà essere approvata entro il 31 dicembre 2024.

Negli ultimi anni Governo e Parlamento hanno utilizzato quasi tutto il loro tempo a disposizione:

Leggi di BilancioData di approvazione
LEGGE n. 213/2023 30 dicembre
LEGGE n. 197/2022 29 dicembre
LEGGE n. 234/2021 30 dicembre
LEGGE n. 178/2020 30 dicembre
LEGGE n. 160/2019 27 dicembre
LEGGE n. 145/2018 30 dicembre

Questa situazione di approvazione tardiva:

  • dal punto di vista politico, viene tipicamente (e giornalisticamente) interpretato come segno di debolezza;
  • e dal punto di vista tecnico crea incertezza, soprattutto per aziende e professionisti.

E quest’anno rischierebbe di rendere più fragile una programmazione fiscale che, come evidenziato più volte dagli stessi esponenti di Governo, è già caratterizzata dalla cautela e dalla prudenza.

Anche per il 2025 è un rischio assolutamente da evitare.

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