Esenzione seconda rata IMU, per averne diritto basta un giorno in zona rossa, se l'attività che si svolge all'interno dell'immobile rientra tra i codici ATECO previsti nell'allegato 2 del decreto Ristori bis. Lo ribadisce la risposta al question time in commissione Finanze della Camera, che ripete quanto spiegato nelle FAQ del MEF del 4 dicembre 2020.
Esenzione seconda rata IMU, anche con un solo giorno in zona rossa se ne ha diritto, a patto che l’attività rientri nell’elenco dei codici ATECO dell’allegato 2 del decreto Ristori bis.
A ribadirlo è la risposta del MEF al question time in commissione VI Finanze della Camera dei Deputati.
La risposta riprende quanto già messo in evidenza nelle FAQ del 4 dicembre 2020: per avere diritto all’esenzione è sufficiente che l’immobile sia situato in una regione rossa nel periodo compreso tra l’emanazione del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU, ovvero il 16 dicembre 2020.
La cancellazione del saldo IMU prescinde dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa.
Esenzione seconda rata IMU: basta un giorno in zona rossa per averne diritto
Per avere diritto all’esenzione della seconda rata dell’IMU è condizione sufficiente che la regione sia stata classificata in fascia rossa nel periodo compreso tra l’emanazione del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento del saldo dell’IMU, ovvero il 16 dicembre 2020.
La risposta al question time in commissione VI Finanze della Camera dei Deputati, al quesito posto dal deputato Tarantino della Lega, ribadisce quando già precedentemente spiegato dal MEF nelle FAQ del 4 dicembre 2020.
Per avere diritto alla cancellazione del saldo IMU, quindi, è necessario che l’attività sia inserita tra quelle dell’elenco dei codici ATECO dell’allegato 2 del decreto Ristori bis e che l’immobile sia situato all’interno di una regione rossa.
Come sottolineato nelle FAQ del MEF del 4 dicembre 2020:
“indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa.”
Dopo aver esaminato le relazioni tecniche dei decreti emergenziali che prevedono l’agevolazione, infatti, il MEF chiarisce che:
“la mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo non è suscettibile di determinare alcun effetto nei confronti dei soggetti che presentavano i requisiti per l’agevolazione fiscale quando sono stati emanati i decreti summenzionati.”
Esenzione seconda rata IMU: le motivazioni alla base del chiarimento
L’interpretazione fornita nelle FAQ del MEF si basa sulla relazione tecnica del decreto 149 del 2020, ovvero il decreto ristori bis.
Al momento dell’emanazione del decreto stesso erano considerate regioni rosse la Calabria, la Lombardia, il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Successivamente la misura è stata rifinanziata dal decreto Ristori ter, il DL n. 154 del 2020.
Nella relazione tecnica del provvedimento sono state aggiunte le regioni che erano entrate in zona rossa: Abruzzo, Campania, provincia di Bolzano e Toscana.
Sulla stessa linea si pone anche l’Atto del Senato A.S. 2027, ovvero della legge di conversione del decreto Ristori ter.
L’incremento del fondo istituito presso il MEF intende far fronte, infatti:
“agli oneri derivanti “dall’estensione dei benefici di cui agli articoli […] 5 del predetto decreto-legge…”.”
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