L'Agenzia delle Entrate esamina il caso di una ludoteca che fornisce anche servizi integrativi per la prima infanzia e chiarisce i casi in cui è possibile usufruire dell'esenzione IVA per l'erogazione di prestazioni assistenziali e casi in cui, invece, va applicata l'aliquota ordinaria
I servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (Sispi) e i servizi di ludoteca non sono esenti da IVA: non sono equiparabili ai servizi offerti dagli asili nido ed è dovuto il pagamento dell’IVA ordinaria al 22 per cento.
È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 131 del 20 gennaio 2023 in cui tratta il caso di una società che, oltre a svolgere l’attività di ludoteca, fornisce anche servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia.
Nell’istanza presentata, il soggetto interpellante chiede all’Agenzia delle Entrate chiarimenti circa la possibilità usufruire - ai fini dell’IVA - delle stesse agevolazioni riservate agli asili nido e agli altri soggetti che erogano prestazioni assistenziali.
Nella sua risposta l’Agenzia, oltre a chiarire i motivi per i quali i servizi in oggetto non possono usufruire delle agevolazioni previste nell’articolo 10 del Decreto IVA, fornisce anche ulteriori chiarimenti sull’esenzione IVA per le prestazioni assistenziali e sul tipo di servizi esenti.
I servizi integrativi per l’infanzia sono equiparabili ai fini IVA agli asili nido?
Nella sua richiesta il soggetto interpellante si rivolge all’Agenzia per conoscere quale trattamento applicare - ai fini dell’IVA - per le attività di ludoteca e Sispi.
Più nello specifico chiede di sapere se l’ultima prestazione, ovvero quella relativa ai servizi integrativi, possa godere del regime di esenzione IVA, come previsto dall primo comma dell’articolo 10 comma 1 numero 21 del d.P.R. 633/72 per gli asili nido.
La norma richiamata, infatti, stabilisce che sono esenti dal pagamento dell’IVA:
“le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù (...) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.”
L’interrogante, nella sua interpretazione, ritiene che le prestazioni oggetto della sua attività possano essere ricomprese nella dicitura “e simili”, riportata nella norma sopra citata, con cui il legislatore avrebbe inteso riferirsi a tutte quelle attività che perseguono le medesime finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale.
Ed è proprio sull’estensione del perimetro della dicitura “e simili” che l’Agenzia delle Entrate si concentra per rispondere all’interrogativo posto alla sua attenzione, specificando che occorre stabilire se i servizi resi dall’interrogante rientrino, o meno, in tale perimetro.
Esenzione IVA non si applica per le ludoteche e i servizi integrativi. Prevista IVA ordinaria al 22 per cento
Al fine di chiarire quali servizi assistenziali rientrino nell’ambito dell’esenzione prevista dal comma 1 numero 21 dell’art.10 del d.P.R. 633/72 l’Agenzia richiama la risoluzione numero 188/E del 2002, in cui chiarisce che, con la locuzione “e simili”, presente nella norma appena citata, il legislatore intendeva indicare tutte quelle attività che “perseguono le medesime finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che unitamente forniscono anche il vitto, indumenti e tutte le altre prestazioni accessorie.”
Nel suo excursus normativo, l’Agenzia pone l’accento anche sulla locuzione “prestazioni proprie” con cui il legislatore ha inteso indicare le peculiarità oggettive dell’attività dei soggetti citati nella norma.
Nel caso di specie, infatti, occorre stabilire se le prestazioni di ludoteca e servizi integrativi possano essere equiparate alle prestazioni proprie rese dagli asili nido, così come sono indicate nell’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, ovvero:
“quei luoghi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età (...) assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell’infanzia.”
Mentre, invece, i servizi integrativi si distinguono in:
“spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età (...) non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere.”
Appare evidente come a differenza degli asili nido, per l’attività di Sispi non sia prevista la fornitura del pasto e del riposo pomeridiano, due requisiti essenziali affinché le due attività possano essere equiparate.
In sintesi l’Agenzia, in base alle normative richiamate (tra cui figura anche la Deliberazione della Giunta Regionale) ritiene che i servizi in oggetto non possano usufruire dei benefici fiscali, previsti nel primo comma dell’articolo 10 del Decreto IVA, in quanto non assimilabili ai servizi propri dell’asilo nido per la mancanza di un servizio mensa e di uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano. Di conseguenza entrambi i servizi devono essere assoggettati ad aliquota ordinaria del 22 per cento.
Le medesime considerazioni valgono anche per l’attività di ludoteca, trattandosi di un servizio prettamente ludico ricreativo, che non presenta le stesse caratteristiche proprie degli asili.
Per i due servizi in oggetto, l’Agenzia esclude, infine, anche la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal comma 1 numero 20 del già citato articolo 10 d.P.R 633/72 che prevede, invece, l’esenzione per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù - rese da istituti o scuole (riconosciuti da pubbliche amministrazioni) e da ONLUS - poiché la società interpellante, essendo una società privata, non risulta iscritta in un apposito albo, non possiede uno specifico accreditamento da parte di un soggetto competente e le prestazioni educative rese non godono di finanziamenti pubblici.
Quando un servizio o una prestazione assistenziale è esente IVA: i chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
La risposta ad interpello in oggetto ha fornito alle Entrate la possibilità di chiarire ulteriormente le caratteristiche necessarie affinché si possa usufruire dei benefici fiscali previsti dall’articolo 10 comma 1 numero 21 del d.P.R. 633/72.
Tale norma, infatti, stabilisce il regime di esenzione dell’IVA per le “prestazioni proprie” di carattere assistenziale rese nei confronti di soggetti degni di protezione sociale, comprese le prestazioni di somministrazione di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e altre prestazioni accessorie.
Nello specifico i soggetti richiamati dalla norma, titolati a fornire tali prestazioni sono i seguenti:
- brefotrofi;
- orfanotrofi;
- asili;
- case di riposo per anziani e simili;
- colonie marine, montane e campestri;
- alberghi e ostelli per la gioventù.
Con la locuzione “e simili” la norma apre la possibilità di accedere ai benefici fiscali anche ad altri soggetti che forniscano prestazioni simili a quelle fornite dai soggetti indicati come beneficiari.
Per stabilire cosa si intenda con prestazioni simili, l’Agenzia richiama risoluzione numero 188/E del 2002, in cui chiarisce come il legislatore, utilizzando le locuzioni “prestazioni proprie” e “e simili”, abbia inteso indicare tutti quegli organismi che perseguono le stesse finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che al contempo forniscono:
- vitto;
- indumenti;
- altre prestazioni accessorie.
Le altre prestazioni accessorie sono riferibili alle diverse tipologie di servizi resi, nel caso in oggetto, ad esempio trattandosi di asili nido, tra le prestazioni accessorie che la società avrebbe dovuto fornire per poter equiparare la propria attività a quella di un asilo c’era anche la necessità di garantire uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano.
Di seguito il testo completo della risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate numero 131 del 20 gennaio 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esenzione IVA servizi assistenziali, in quali casi si applica?