Nel periodo di transizione in cui gli enti del terzo settore si stanno trovando, una delle tematiche più controverse è l'assoggettamento a particolari imposte dirette e tributi quali l'imposta di registro e di bollo, solitamente dovute dagli enti in fase di deposito di atti e contratti. Uno sguardo alle regole per ODV e APS.
Esenzione imposta di bollo e di registro: le regole per ODV, Organizzazioni di Volontariato, e APS, Associazioni di Promozione Sociale.
Il codice del terzo settore ha disposto una specifica normativa sulla tematica dell’assoggettamento degli enti del terzo settore alle imposte dirette ed ai tributi, contenuta nell’art. 82 del d.lgs 117/2017, la quale poi è stata successivamente modificata ed integrata da alcune previsioni già presenti nel quadro normativo del no profit.
La prima distinzione che dobbiamo fare per capire quali enti sono esenti e dal pagamento di quali imposte è suddividere le categorie tra APS, ODV ed imprese sociali, le ultime infatti come specificato al comma 1 dell’art. 82 del CTS, risultano escluse se costituite sotto forma di società.
Oltre a distinguere le diverse categorie di enti dobbiamo diversificare anche il momento impositivo e capire qual è il presupposto che crea la necessità di versare il tributo.
APS: imposta di bollo e di registro
Analizzando per prima l’associazione di promozione sociale si può fare riferimento a quanto previsto al comma 5 dell’art. 82 del d.lgs 117/2017, per capire se risulta essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo.
“Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti sono esenti dall’imposta di bollo”.
È chiaro quindi che le Associazioni di Promozione sociale sono esenti dal pagamento del bollo, nelle seguenti situazioni:
- ricevute rilasciate a soci;
- ricevute rilasciate ai collaboratori;
- estratti conto bancari;
- atti depositati presso l’ufficio del registro nel competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, siano essi atto costitutivo, statuto o contratti;
- dichiarazione di successione;
- certificati;
- attestazioni.
Le APS sono quindi sempre esenti dall’imposta di bollo, discorso diverso deve invece esser fatto per l’imposta di registro.
Dobbiamo difatti distinguere in questo caso, due scenari:
- APS già iscritta al registro L.383/2000: risulta essere esente dal pagamento dell’imposta di registro per l’adeguamento dello statuto. Al comma 3 dell’art. 82 del CTS viene difatti specificato che “le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative”;
- mentre sono invece sottoposte al pagamento dell’imposta di registro le APS di nuova costituzione: è dovuto il pagamento in misura fissa per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto.
È inoltre dovuta l’imposta di registro dalle APS nei seguenti casi:
- registrazione di atti costitutivi e modifiche statutarie con scopo diverso da quello dell’adeguamento normativo;
- operazioni di fusione, scissione o trasformazione;
- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento.
ODV: imposta di bollo e di registro
Discorso completamente diverso deve essere invece fatto per le ODV, per le quali il legislatore ha previsto una normativa ancor più favorevole.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare 38/E del 2011 aveva già sancito il diritto posto in capo alle Organizzazioni di Volontariato di essere esenti dal pagamento dell’imposta di registro. Principio ribadito dalla Nota Ministeriale n. 4314 del 18 maggio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ove viene specificato che “le ODV possono fruire dell’esonero dall’imposta di registro prima dell’iscrizione negli appositi registro”.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Nota del 18 maggio 2020
- Artt. 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice del Terzo settore. Chiarimenti.
L’art. 26 del d.lgs. 105/2018 ha apportato una modifica all’art. 82 del d.lgs 117/2017 introducendo al comma 3 la seguente previsione “gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro”.
In linea con quanto sopra specificato è chiaro che le ODV sono esenti dal pagamento dell’imposta di registro sia per il deposito dell’atto costitutivo e statuto in fase di formazione, sia per l’ulteriore deposito di modifiche statutarie.
Parlando invece di imposta di bollo anche per le ODV si applica quanto previsto per le APS, al comma 5 dell’art. 82 del d.lgs 117/2017.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Esenzione imposta di bollo e di registro: ODV e APS