Esenzione IMU per gli immobili destinati a finalità sociali

In quali casi si applica l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili destinati a finalità sociali

Esenzione IMU per gli immobili destinati a finalità sociali

Il comma 71 dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2024 – legge n. 213 del 30 dicembre 2023 – detta una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto, con riguardo alle attività svolte da:

  • enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale;
  • organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.

In particolare, tale norma interpreta l’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019, nonché le norme da questo richiamate o sostituite.

IMU per gli immobili destinati a finalità sociali: la norma di esenzione

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 759, della Legge n. 160/2019, sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del DPR n. 601/73;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia reso esecutivo con la legge n. 810/1929;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del Dlgs n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del DL n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200/2012;
  • gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione.

Esenzione IMU immobili destinati a finalità sociali. La posizione giurisprudenziale

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità – Cass. ord. n. 8073/2019 – l’esenzione dall’IMU non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell’ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse.

Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate), e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali).

Secondo tale orientamento, l’esenzione si applica nel solo caso in cui un bene sia concesso in comodato gratuito, utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, a condizione che tra i due enti – comodante e comodatario – sussista un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a configurarli come realizzatori di una medesima architettura strutturale.

I giudici di legittimità – ord. n. 8073/2019 – hanno ricordato che l’orientamento consolidato è saldamente ancorato al concetto di utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore come condizione necessaria perché a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione, non ritenendo condivisibile la spettanza dell’agevolazione nei casi di utilizzo indiretto.

Principio sostanzialmente ribadito di recente, dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27761/2023: l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs n. 504/92, postula l’utilizzazione diretta del bene da parte dell’ente possessore, che è condizione necessaria perché a quest’ultimo spetti il diritto all’esenzione, nel caso di esercizio delle attività considerate dalla norma come esentabili.

Anche in relazione agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività in regime di convenzione con la PA, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10124/2019, ha confermato la posizione espressa con la precedente sentenza n. 3528/2018 (e ancor prima dall’ordinanza della stessa Corte n. 10754/2017) nella quale i giudici di legittimità hanno puntualizzato che gli enti non commerciali non sono esonerati dal pagamento delle imposte locali per il fatto di essere accreditati o convenzionati con la PA, non garantendo la sottoscrizione di una convenzione con l’ente pubblico che l’attività venga svolta in forma non commerciale e che i compensi richiesti siano no profit.

Esenzione IMU immobili destinati a finalità sociali. La norma interpretata

Come abbiamo visto, l’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019 concede l’esenzione dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, per:

  • gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust (che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
  • purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.

In particolare, il comma 71, dell’articolo 1, della Legge n. 213/2023 oggi specifica che tale previsione si interpreta nel senso che:

  • gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
  • gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

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